Concorso per 9 giudici commissioni tributarie (lazio) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 9
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 88 del 13-11-2009
Sintesi: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA CONCORSO   (scad.  14 dicembre 2009) Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di cinque posti di giudice presso la Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano e ...
Ente: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-11-2009
Data Scadenza bando 14-12-2009
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA


CONCORSO   (scad.  14 dicembre 2009)

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di  cinque  posti  di
  giudice presso la Commissione tributaria di 1° grado di  Bolzano  e
  di quattro posti di giudice presso la Commissione tributaria di  2°
  grado di Bolzano. 

 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 
    Visto, in particolare, l'art. 11,  comma  4  del  citato  decreto
legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del  decreto
legislativo del 30settembre 2005 n. 203, convertito con  la  legge  2
dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia  di  giustizia
tributaria, che prevede l'assegnazione  di  diverso  incarico  o  del
medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle  commissioni
tributarie in servizio; 
    Visto il successivo comma 5 nel quale e'  previsto  che  «Per  la
copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei  concorsi
di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto  dall'art.  9,
riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad  un  incarico
nelle commissioni tributarie provinciali e regionali»; 
    Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo  n.  545/1992,  che
prevede la formazione di elenchi, per ogni Commissione tributaria, di
coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3,  4
e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria  disponibilita'
a ricoprire l'incarico di  componente  delle  Commissioni  tributarie
provinciali e regionali; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze  2  giugno  1998,  n.
231, e successive modificazioni, relativo al Regolamento  recante  la
disciplina del termine e delle  modalita'  per  le  comunicazioni  di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione  degli
elenchi per  la  nomina  a  Presidente,  Presidente  di  sezione,Vice
presidente  di  sezione  e  Giudice  delle   Commissioni   tributarie
provinciali e regionali; 
    Visto l'art. 1 del  suindicato  decreto,  in  base  al  quale  il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria da' comunicazione,
mediante  avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  delle
vacanze  che  si  verificano  in  seno  alle  Commissioni  tributarie
regionali e provinciali relativamente agli incarichi  di  Presidente,
Presidente di sezione, Vice Presidente di sezione e giudice; 
    Visti i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla  Tabella
«E» allegata al decreto legislativo 545 del 31 dicembre 1992; 
    Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle  finanze
in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  25
ottobre 2008, n. 251, con il quale e' stato rideterminato  il  numero
delle  sezioni  e  i  corrispondenti   organici   delle   Commissioni
tributarie regionali e provinciali, come risulta dalle tabelle A e B,
allegate al medesimo decreto; 
    Considerato che, all'esito della procedura concorsuale bandita il
12 febbraio  2008  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 545/1992 per l'assegnazione di diverso incarico o  del
medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso
le Commissioni tributarie regionali e provinciali  per  la  copertura
delle vacanze di un posto di Vicepresidente di sezione  e  di  cinque
posti di Giudice presso la Commissione  tributaria  di  1°  grado  di
Bolzano  e  di  quattro  posti  di  giudice  presso  la   Commissione
tributaria di 2° grado di Bolzano, sono rimasti vacanti i  suindicati
posti di giudice; 
    Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del citato  decreto
legislativo n. 545/1992, occorre procedere alla copertura  dei  posti
di giudici rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi svolti, e
precisamente  di  cinque  posti  di  Giudice  presso  la  Commissione
tributaria di 1° grado di Bolzano e quattro posti di  giudice  presso
la Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    a) E' approvato l'allegato schema  di  domanda,  corredato  dalle
relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui  all'art.
9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per  la
copertura di: 
      cinque posti di Giudice presso la Commissione tributaria di  1º
grado di Bolzano; 
      quattro posti di Giudice presso la Commissione tributaria di 2º
grado di Bolzano; 
    b) Sono,  altresi',  approvati  la  scheda  meccanografica  e  il
modello di dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  e  di  atto
notorio, da allegare alla domanda di cui alla lettera a). 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    Al fine di assicurare la composizione paritetica  fra  il  gruppo
linguistico italiano ed il gruppo linguistico tedesco dei  componenti
di ciascuna delle commissioni tributarie di primo e di secondo  grado
di Bolzano prevista  dall'art.  41-bis,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i posti  indicati
alla lettera c) dell'art. 1, vengono cosi' ripartiti: 
      nella Commissione  tributaria  di  1º  grado,  due  posti  sono
riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre  posti
ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco; 
      nella Commissione tributaria di 2º grado, un posto e' riservato
ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre posti al  gruppo
linguistico tedesco. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    Coloro  che  intendono  ricoprire  uno  degli  incarichi  di  cui
all'art. 1, lettera a),  devono,  nel  termine  di  trenta  giorni  a
decorrere dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente bando, presentare la domanda, di cui  al  medesimo  art.  1,
presso la Segreteria del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
Tributaria, via Solferino n. 15 - C.A.P. 00185 Roma. 
    A tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  apposto  dall'ufficio
ricevente. 
    Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro  il  termine  di
cui al precedente comma. 
    A tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante. 
    La domanda, la dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  e  la
scheda sono esenti da bollo. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare  di  essere
in possesso dell'attestato di  conoscenza  della  lingua  italiana  e
tedesca previsto dall'art. 4, terzo comma, numero 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
    2.  Tutti  i   candidati   debbono   documentare   o   dichiarare
l'appartenenza al gruppo linguistico italiano o al gruppo linguistico
tedesco. 
    3. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il
modello allegato, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4  o
5 (vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 545. 
    4. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il
modello allegato, il possesso dei requisiti di  cui  all'art.  7  del
decreto legislativo n. 545/1992. La dichiarazione sostitutiva di atto
notorio deve precisare che il candidato non  versa  in  alcuna  delle
cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 (vedasi  testo  allegato)
del  citato  decreto  legislativo  n.  545  del  1992,  e  successive
modificazioni. 
    5. Ai fini dell'attribuzione del  punteggio,  il  candidato  deve
presentare  i  documenti  in  originale  o  in   copia   autenticata,
comprovanti  il  possesso  dei  titoli  di  servizio,  professionali,
accademici e di studio, indicati nelle tabelle  E  e  F  del  decreto
legislativo n. 545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli  puo'
risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio redatta  secondo  il  modulo  allegato.  Nella  dichiarazione
sostitutiva devono essere specificatamente indicati  tutti  i  titoli
accademici e di studio, di servizio e professionali  con  indicazione
della data iniziale e finale. Per le attivita' in corso  indicare  la
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    Al riguardo, si precisa che: 
      a. Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti  commerciali  o
iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti  o
dei revisori contabili, devono specificatamente  documentare,  ovvero
dichiarare, sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro,  sia
l'abilitazione nonche'  l'effettivo  esercizio  della  professione  o
dell'attivita' per il periodo  richiesto,  nonche'  la  denominazione
dello studio sede dell'esercizio della predetta attivita'. 
      b. Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
lavoratori  dipendenti  (pubblici  e  privati)  devono  indicare   la
qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del  datore
di lavoro. 
      c. Coloro che, in possesso del titolo di studio e  in  qualita'
di ragionieri e periti commerciali  hanno  svolto,  o  svolgono  come
lavoratori  subordinati,  attivita'  nelle  materie   tributarie   ed
amministrativo-contabili, devono dichiarare trattarsi di rapporto  di
lavoro   subordinato   svolto   contro   prestazione   predeterminata
asseverato dal  datore  di  lavoro  e  risultante  dalla  correlativa
situazione  contributivo-previdenziale.  Detta   asseverazione   deve
risultare  da  apposita  documentazione  ovvero  dalla  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda. 
      d. Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
revisori devono elencare gli enti e/o le ditte presso le quali  hanno
svolto detta attivita'. 
      e. Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di  capitali,  devono
elencare le societa' di capitale  presso  le  quali  hanno  svolto  o
svolgono detta attivita' precisandone, per ognuna, la durata. 
      f. Per quanto concerne gli insegnanti presso le Universita', di
cui alla tabella «E», devono essere  indicati  l'Universita'  che  ha
conferito l'incarico, il tipo di incarico  (professore  a  contratto,
assistente ordinario, ecc.) e la durata dell'incarico. 
      g. I titoli accademici o di studio, vanno  dichiarati  completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'appello di Milano); 
    6. Alla domanda deve essere  allegata  la  scheda  meccanografica
indicata nell'art. 1, lettera b). 
    Al riguardo, si precisa che: 
      Nella Sezione  B  della  scheda  i  richiedenti,  per  ciascuna
categoria  professionale  di   appartenenza,   dovranno   specificare
nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente  desumendolo
dall'apposita «tabella E» allegata. 
      Il contemporaneo esercizio di piu' professioni  indicate  nella
medesima voce di «Attivita' professionali» di cui  alla  «tabella  E»
da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di  revisore
contabile, se contemporanea a quella  di  commercialista,  non  viene
valutata). 
      Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili,  notai
o ragionieri commercialisti che  contemporaneamente  abbiano  svolto,
presso societa' di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o
dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi. 
      Nelle ipotesi in  cui  il  richiedente  abbia  esercitato  piu'
attivita' rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale
corrispondono punteggi diversi, i residui periodi  vengono  acquisiti
alla qualifica di piu' lunga durata. 
      Nella Sezione C della scheda vanno indicati i  punteggi  per  i
titoli accademici e di studio conseguiti, desumendoli dai soli titoli
elencati nella Tabella E. 
      Nella  Sezione  D  della  scheda,  devono  essere  specificati,
secondo l'ordine di preferenza, gli  incarichi  richiesti  presso  le
Commissioni tributarie di 1° o di 2° grado di Bolzano.  In  proposito
si fa presente che il richiedente collocato utilmente in  graduatoria
in una delle Commissioni da  lui  stesso  prescelte  ed  indicate  in
ordine di preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in
incarichi indicati in subordine. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    Ogni graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria
della  Commissione  tributaria  interessata  e  presso  l'ufficio  di
segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. 
    Tutte   le    graduatorie    saranno    pubblicate    sul    sito
« www.giustizia-tributaria.it »,  sezione  «Concorsi»,  a  solo   scopo
consultivo. 
    L'interessato  potra'  esercitare   la   facolta'   di   rinuncia
all'incarico per il quale e' risultato vincitore entro il termine  di
venti giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione della
graduatoria. 
    Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  tributaria,  e
saranno trattati  esclusivamente  per  le  finalita'  concorsuali  e,
successivamente, solo per  le  finalita'  inerenti  la  gestione  del
rapporto di servizio dei vincitori. 
    Titolare del trattamento dati e' il Presidente del  Consiglio  di
Presidenza della giustizia tributaria. 
    I dati dichiarati saranno sottoposti al  controllo  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
secondo le modalita' decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria. 
      Roma, 27 ottobre 2009 
 
                                                 Il Presidente: Gobbi