Concorso per 3 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 3 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 91 del 24-11-2009 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 24 dicembre 2009) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare m ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 24-11-2009 |
Data Scadenza bando | 24-12-2009 |
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CONCORSO (scad. 24 dicembre 2009) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
tre guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario militare marittimo, laureati in biologia.
IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 58; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n.380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro e in relazione alle esigenze di impiego, la possibilita' di richiedere nei bandi di concorso specifici requisiti psico - fisici; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della Sanita' militare in data 11 gennaio 2008; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009); Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011; Ravvisata la necessita di indire per l'anno 2010, al fine di soddisfare specifiche esigenze della Marina militare, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo. 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3, comma 1: a) siano cittadini italiani; b) non abbiano superato il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) godano dei diritti civili e politici; d) siano in possesso di laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9) e dell'abilitazione all'esercizio della professione di biologo. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalle lauree magistrali suindicate. Saranno inoltre ritenute valide le lauree magistrali che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quella suindicata con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia; e) siano in possesso del diploma di specializzazione in patologia clinica o in microbiologia o in biochimica; f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; g) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130 (solo se concorrenti di sesso maschile). 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai prescritti corsi applicativi sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3 Domande di partecipazione 1. Coloro che intendono partecipare al concorso di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto dovranno: a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto; b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il rigetto della stessa; c) spedire la domanda, a pena di irricevibilita', esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma Cecchignola, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155 del codice di procedura civile. I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come indicato nel successivo art. 6, comma 2. Detti concorrenti, se in servizio, dovranno inoltre presentare copia della suddetta domanda di partecipazione, al Comando del reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, al Centro documentale dell'Esercito (ex distretto militare) o ai Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla loro residenza. 2. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovino all'estero per motivi di servizio, potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorita' diplomatiche o consolari, ovvero del Comando del reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato. Tali concorrenti avranno comunque cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come indicato nel successivo art. 6, comma 2. 3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il codice fiscale; b) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un indirizzo di posta elettronica, se posseduto. Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o messaggio di posta elettronica (r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax (06/517052774) al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Cecchignola - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto eventualmente gli obblighi militari; d) il proprio stato civile; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) il possesso di una delle lauree magistrali di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d), l'Universita' presso la quale e' stata conseguita, la data di conseguimento e il voto; g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui al gia' citato art. 2, comma 1, lettera d), l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data; h) il possesso del diploma di specializzazione in patologia clinica, in microbiologia o in biochimica di cui al gia' citato art. 2, comma 1, lettera e), l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data; i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine di controllare la veridicita' delle dichiarazioni rese, acquisira' d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; l) il servizio militare eventualmente prestato o in atto con indicazione della durata, del grado rivestito e del reparto o ente di appartenenza (se in congedo il Centro documentale dell'Esercito, il Dipartimento militare marittimo/Capitanerie di porto, la Direzione territoriale del personale della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione); m) per i soli concorrenti di sesso maschile: 1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva; 2) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, p. 2, comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; n) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; o) l'eventuale possesso di titolo/i di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 7; p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; q) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato dello Stato; r) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per il Corpo sanitario militare marittimo; s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 13; t) la lingua straniera (non piu' di due a scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intenda sostenere la prova orale facoltativa; u) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero); v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; z) l'eventuale elenco di documenti o dichiarazioni sostitutive allegati alla domanda di partecipazione. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445 i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 4. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 3, lettere f), g), h), m), n) e o), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto. 5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma 1, lettera c) del presente articolo, dovranno provvedere, per i concorrenti in servizio, a compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per «partecipazione al concorso ruolo speciale Corpo sanitario militare marittimo - anno 2010» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione). Il complesso della documentazione matricolare e caratteristica del personale militare, in servizio o in congedo, sara' acquisito d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare - I Reparto -1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione per il solo personale che si sia presentato ad entrambe le prove scritte di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera a).
Art. 4 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) due prove scritte (una di cultura generale e militare ed una di cultura tecnico-scientifica); b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamenti attitudinali; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale; g) prova orale facoltativa di lingua straniera. Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una amministrazione dello Stato. 2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12, comma 2 (presumibilmente entro la fine di luglio 2010), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali; e) la commissione per le prove di efficienza fisica. 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di fregata in servizio o in ausiliaria da non oltre 3 anni, di cui uno specialista in patologia clinica/igiene o equivalente, membri; c) un docente o esperto di biologia (membro tecnico esterno); d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non inferiore a «funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale militare, membri; c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori. 6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: a) un ufficiale superiore della Marina militare in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) due ufficiali in servizio della Marina militare, di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, membri; c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
Art. 6 Prove scritte 1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale e militare; b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe della durata massima di sei ore. I relativi programmi d'esame sono riportati nell'allegato B al presente bando. Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno - viale Italia n. 72, secondo il diario che sara' reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, del 15 dicembre 2009. Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella medesima Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 dicembre 2009. Nella stessa Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2009 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato nonche' copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata con cui la stessa e' stata spedita. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro fornito sul posto. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica. 3. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal 45° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Cecchignola - tel. 06/517051012, oppure al Ministero della difesa - Stato maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 06/3680.4442, ovvero potranno consultare i siti « www.difesa.it/concorsi » o « www.persomil.difesa.it ».
Art. 7 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 3, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli avverra' prima della correzione delle prove scritte e il relativo esito sara' reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3 del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito riportato: a) attivita' professionale svolta presso enti pubblici o assimilati: massimo punti 4/30; b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30; c) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato o in altre strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30.
Art. 8 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona presumibilmente nel mese di marzo/aprile 2010 (durata presunta 3-4 giorni). A tal fine i concorrenti saranno convocati a mezzo lettera raccomandata o telegramma, o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica. Essi dovranno presentarsi alle 0700 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato. Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare, pena l'esclusione dal concorso: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' (non antecedente ad un anno all'atto di presentazione) rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport; b) libretto sanitario emesso dall' A.S.L. di appartenenza; c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate in base al decreto ministeriale 31 marzo 2003; d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche il certificato attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; e) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanita' militare in data 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni dell'enzima G6PD, consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno far compilare dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' sottoscrivere, il modello di certificato medico di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sara' presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti psico-fisici. Inoltre i soggetti in questione, se giudicati idonei in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto; f) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata convenzionata, da non oltre sei mesi, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV; g) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' altresi' essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il Servizio sanitario nazionale): - analisi completa delle urine con esame del sedimento; - emocromo completo; - VES; - glicemia; - azotemia; - creatininemia; - trigliceridemia; - colesterolemia; - bilirubinemia totale e frazionata; - gamma GT; - transaminasemia (GOT e GPT); - markers dell'epatite B ( tutti i markers ) e dell'epatite C. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o copia conforme. 3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare: a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col Servizio sanitario nazionale). Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione del suddetto certificato comportera' l'esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti psico-fisici; b) referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - eseguito, in data non anteriore a sette giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col Servizio sanitario nazionale). I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera' l'effetto indicato al successivo comma 4, lettera b). 4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b): a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita'; b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 1) visita cardiologia con ECG; 2) visita oculistica; 3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 4) visita odontoiatrica; 5) visita psichiatrica; 6) esame di screening delle urine per la verifica dell'eventuale uso di cannabinoidi, oppiacei, cocaina e anfetamine, e test GC/MS (gascromatografia con spettrometria di massa) di conferma in caso di positivita' dell'esame di screening; 7) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT e, in caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma mediante HPLC; 8) visita medica generale. La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale. 5. Sulla scorta del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" e delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione generale della sanita' militare, la suddetta commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti: a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile; b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento; c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare. 6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno giudicati: a) idonei i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati; b) inidonei i concorrenti risultati affetti da: 1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; 2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva; 3) abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; 6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intellegibile; 7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli, per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina», con indicazione del profilo sanitario; b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina», con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. La commissione medesima, inoltre, dovra' aver cura, al termine della visita medica generale, di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino alterazioni dell'attivita' di "G6PD" tali in ogni caso da comportare l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale alterazione nonche' delle eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari operativi. A tal fine la commissione medesima dovra' far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui al comma 2 del presente articolo. 7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax al numero 06/517052774, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale, solo qualora lo ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. 10. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7, ovvero che ai medesimi abbiano rinunciato, saranno esclusi dal concorso.
Art. 9 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 8, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite norme emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali: a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo, elasticita' del pensiero, apprendimento; b) area affettiva e relazionale: maturita' ed autonomia affettiva, autocontrollo, livelli di autostima, capacita' relazionali, capacita' di lavorare in team, modalita' di rapportarsi con l'autorita' e con il ruolo istituzionale; c) area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di attivita', costanza nel rendimento, tolleranza alla frustrazione ed allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse (approccio gestionale al lavoro), autoefficacia, livelli di iniziativa e di aspirazione; d) area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattiva. 2. A ciascuna delle sopra descritte caratteristiche attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 0: assenza o forte carenza dell'indice in esame (livello molto scarso); b) punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame; d) punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame. E' consentita l'attribuzione di punteggi intermedi. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di «inidoneita'» verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 20/72, oppure al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) il punteggio di livello dell'area del pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 4/72); b) il punteggio totale di livello delle altre tre aree (area affettiva/relazionale, area della produttivita' e delle competenze gestionali, area motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 16/72). 4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina»; b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina» con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 10 Prova di efficienza fisica 1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove consisteranno: a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: - nuoto 25 metri (qualunque stile); - piegamenti sulle braccia; b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi: - addominali; - corsa piana 1000 metri. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante al presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 4. Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e' definitivo ed inappellabile. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) redigera' il relativo verbale. 6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 11 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma riportato nell'allegato B al presente decreto. Tale prova avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72, presumibilmente nel mese di maggio/giugno 2010. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica. 2. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), della durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che sara' svolta con le seguenti modalita': a) breve colloquio di carattere generale; b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: a) fino a 20/30 = 0 punti; b) 21/30 = 0,05 punti; c) 22/30 = 0,10 punti; d) 23/30 = 0,15 punti; e) 24/30 = 0,20 punti; f) 25/30 = 0,25 punti; g) 26/30 = 0,30 punti; h) 27/30 = 0,35 punti; i) 28/30 = 0,40 punti; l) 29/30 = 0,45 punti; m) 30/30 = 0,50 punti.
Art. 12 Graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei nel concorso sara' formata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando: a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 3. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 4. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara' pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, esso sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito «www.persomil.difesa.it».
Art. 13 Nomina 1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente bando. 3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 12. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
Art. 14 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 15 Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 16 Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti al precedente art. 4 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 17 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore pro-tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2009 Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio