Concorso per 172 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DI SALERNO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 172
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 04-12-2009
Sintesi: UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO   (scad.  4 gennaio 2010) Bando di concorso per l'ammissione all'XI ciclo - Nuova serie dei corsi scuole di dottorato di ricerca ...
Ente: UNIVERSITA' DI SALERNO
Regione: CAMPANIA
Provincia: SALERNO
Comune: SALERNO
Data di inserimento: 04-12-2009
Data Scadenza bando 04-01-2010
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UNIVERSITA' DI SALERNO


CONCORSO   (scad.  4 gennaio 2010)

 
Bando di concorso per l'ammissione all'XI ciclo  -  Nuova  serie  dei
                corsi scuole di dottorato di ricerca 
 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visti gli articoli 22 e 41 dello Statuto  dell'Universita'  degli
studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2  ottobre  1996,  n.
4649, e pubblicato nel  Supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996,  n.  242,
modificato  con  decreto  rettorale  12  dicembre  1997,   n.   5353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - del 23 dicembre 1997, n. 298,  con  decreto  rettorale  30
ottobre 2000, n. 5089,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - dell'8 novembre 2000, n.  261,
con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del  3  aprile
2003, n. 78, e con decreto  rettorale  30  dicembre  2008,  n.  4522,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - del 9 gennaio 2009, n. 6; 
    Visto l'art. 7 del regolamento didattico di Ateneo,  emanato  con
decreto rettorale 1° aprile 2008, rep. n. 1043, prot. n. 19161; 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998,  n.  210,  che  demanda
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di  accesso  e  di
conseguimento del titolo, gli  obiettivi  formativi  ed  il  relativo
programma di studi, la durata,  il  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento  e  l'importo  delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3  agosto  1998,
n. 315; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile  1999,  n.  224,  con  il
quale e' stato emanato il  regolamento  ministeriale  in  materia  di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti
di idoneita'  delle  sedi,  conferendo  agli  atenei  il  compito  di
istituire con  decreto  rettorale  i  corsi  previa  valutazione  dei
requisiti di idoneita'  delle  sedi,  di  determinare  gli  obiettivi
formativi e i programmi di studio, di disciplinare  le  modalita'  di
accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i  contributi  per
l'accesso e la frequenza; 
    Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile  1990  che
fissa il  limite  del  reddito  personale  complessivo  loro  per  la
fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30  novembre  1989,
n. 398; 
    Vista la delibera con la quale il Consiglio  di  Amministrazione,
nella  seduta  del  15  febbraio  2001,  ha  commisurato  il   limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della  borsa  di  studio
all'ammontare della stessa; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
aprile 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172; 
    Visto il decreto ministeriale 18  giugno  2008,  registrato  alla
Corte dei conti in data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n.  62,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  14
ottobre 2008, n. 241; 
    Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, rep. n. 1428, prot.  n.
32928,  con  il  quale  e'  stato  emanato,   in   attuazione   delle
disposizioni normative contenute nell'art. 4  della  legge  3  luglio
1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n.  224,  il
regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca; 
    Vista la delibera con la quale il Consiglio  di  Amministrazione,
nella seduta del 5 marzo  2009,  ha  disposto  la  rimodulazione  del
contributo per l'accesso e la frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca  con  sede  amministrativa  presso  l'ateneo,  prevedendo  la
graduazione  dello  stesso  su  base  ISEE  e  determinando  altresi'
l'importo delle singole fasce di contribuzione; 
    Considerate  le  proposte  di  istituzione  dei  corsi/scuole  di
dottorato di ricerca con  sede  amministrativa  presso  l'Universita'
degli studi di Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali; 
    Acquisito il parere espresso dal  nucleo  di  valutazione,  nella
seduta del 19 maggio 2009, in ordine alla verifica dei  requisiti  di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti; 
    Visto il decreto rettorale 27 luglio 2009, rep. n. 3423, prot. n.
37685, con il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA,
con il compito di  provvedere  alla  valutazione  delle  proposte  di
istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali  e  di  procedere
alla ripartizione delle borse di studio; 
    Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA; 
    Vista la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta
del 27 ottobre 2009, ha approvato l'istituzione dell'XI ciclo - nuova
serie dei corsi di dottorati  di  ricerca,  con  sede  amministrativa
presso l'Universita' degli studi di Salerno; 
    Vista la delibera con la quale il consiglio  di  amministrazione,
nella  seduta  del  29  ottobre  2009,  ha  determinato  le   risorse
economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi, l'importo delle
borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza; 
    Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione  del
bando di concorso, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    E' istituito  l'XI  ciclo  -  nuova  serie  dei  corsi/scuole  di
dottorato di ricerca con  sede  amministrativa  presso  l'Universita'
degli studi di Salerno. 
    Sono indetti pubblici concorsi, per esami,  per  l'ammissione  ai
corsi/scuole di dottorato di ricerca di seguito indicati (per ciascun
dottorato sono indicati: la durata del corso/scuola, i posti messi  a
concorso e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate). 
    I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici  di
ricerca o da qualificate strutture produttive private. 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 30 novembre  1989,  n.
398, «le borse di studio universitarie non  possono  essere  cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo  conferite,  tranne  che
con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o  straniere  utili  ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei borsisti. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo'  usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo. 
    Alle borse di studio universitarie si applicano  le  agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476». 
    Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, «le borse di studio comunque  utilizzate  non
danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini  di
carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali». 
    Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto  1984,  n.  476,  come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre  2001,  n.
448, «il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di  ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessa
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti». 
    Ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210, «i
dottorandi  possono  esercitare  una  limitata  attivita'   didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in  ogni  caso  compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La  collaborazione  didattica
e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato,  e  non  da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
        Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici 
       per l'ammissione a corsi/scuole di dottorato di ricerca 
 
 
    Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza  limitazioni
di eta' e di cittadinanza, coloro che siano  in  possesso  di  laurea
specialistica/magistrale o di diploma di  laurea  conseguito  secondo
l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.
270, coerenti con le attivita' previste,  ovvero  di  analogo  titolo
accademico conseguito all'estero. 
    In   particolare,   i   cittadini    italiani,    comunitari    o
extracomunitari  in  possesso  di  un  titolo  accademico  conseguito
all'estero che non sia gia'  stato  dichiarato  equipollente  ad  una
laurea  italiana  dovranno,   ai   soli   fini   dell'ammissione   al
corso/scuola di dottorato di ricerca, richiedere l'equipollenza nella
domanda di ammissione al concorso. 
    A tal fine, la domanda  dovra'  essere  corredata  dei  documenti
utili a consentire alla commissione giudicatrice di cui al successivo
art. 7 di pronunziarsi sulla richiesta di  equipollenza.  I  predetti
documenti dovranno essere  tradotti  e  legalizzati  dalle  autorita'
competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione
degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle  universita'
italiane. 
    Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i  quali
conseguiranno il diploma di laurea di cui al  comma  1  entro  e  non
oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di  ammissione.
In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta «con riserva»  e
il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire,  a  pena  di
decadenza, entro e non  oltre  quindici  giorni  dalla  scadenza  del
predetto termine, la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,
resa  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del
diploma di laurea. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Termine di presentazione 
                     delle domande di ammissione 
 
 
    La presentazione della  domanda  di  ammissione  ai  concorsi  e'
articolata nelle fasi di seguito indicate: 
 
                             Prima fase 
                            Registrazione 
 
    In generale, ciascun  candidato  dovra'  registrarsi  al  sistema
informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line
disponibile nel sito internet alla voce: www.unisa.it 
    Al riguardo, la procedura di registrazione al sistema informatico
di ateneo puo' essere effettuata una sola volta ed e' sempre  valida:
conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo,  fossero  gia'
registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che  abbiano
conseguito presso l'Universita' degli  Studi  di  Salerno  un  titolo
accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi' devono
utilizzare per l'iscrizione al concorso (seconda fase) la  coppia  di
codici in  possesso  o  da  richiedere  all'Ufficio  Formazione  Post
Laurea. 
    Viceversa,  coloro  che  non  risultino  registrati  al   sistema
informatico di ateneo dovranno: 
      1)  collegarsi  al  sito  internet  di  Ateneo:   www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente,  dall'Area  Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line; 
      2) selezionare dal menu alla sinistra della  pagina  l'opzione:
«Registrazione» e compilare in ogni sua parte il  modulo  che  verra'
proposto; 
      3) al termine della registrazione, il candidato  ricevera'  una
coppia di codici  («nome  utente»  e  «password»),  da  stampare  e/o
annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli.  Tale  coppia
di codici consentira', in seguito, di accedere all'Area Personale. 
 
                            Seconda fase 
                       Iscrizione al concorso 
     (Domanda di ammissione + contributo per la partecipazione) 
 
    Una  volta  effettuata  la  procedura  di   «registrazione»,   il
candidato  dovra'  iscriversi  al  concorso,   compilando   per   via
telematica la relativa domanda di ammissione e pagando il  contributo
per la  partecipazione  a  concorsi  pubblici.  A  tal  fine,  dovra'
collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line
studenti - area utente di ciascuno studente, alla quale si ha accesso
utilizzando la coppia di codici («nome utente» e «password») ottenuti
con la registrazione. 
    In particolare dovra': 
      1)  collegarsi  al  sito  internet  di  Ateneo:   www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente,  dall'Area  Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line; 
      2) selezionare dal menu alla sinistra della  pagina  l'opzione:
«Login»: la procedura proporra' una maschera nella quale inserire  la
predetta coppia di codici; 
      3) inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina,  verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che  e'  possibile
effettuare: selezionare «Test di ingresso» e compilare la domanda  di
ammissione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 
      4) terminato l'inserimento  dei  dati  richiesti,  stampare  la
ricevuta della domanda di ammissione al concorso compilata on line  e
completarne la  compilazione,  nonche'  il  bollettino  di  pagamento
interbancario «Freccia» relativo al contributo per la  partecipazione
a concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca, per  un
importo di € 20,00. Al riguardo, si precisa  che  la  predetta  somma
deve  essere  corrisposta  per  ciascuna  istanza  di  partecipazione
presentata; 
      5)  pagare  il  predetto  contributo,  previa  esibizione   del
bollettino di pagamento interbancario «Freccia», presso uno sportello
della Banca di Roma o di un qualsiasi altro istituto  bancario  entro
il termine perentorio di seguito indicato. Al  riguardo,  si  precisa
che non sono consentite altre modalita' di pagamento. 
    L'iscrizione al concorso, previa compilazione per via  telematica
della domanda  di  ammissione  e  pagamento  del  contributo  per  la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai  dottorati  di
ricerca, dovra' essere perfezionata entro il  termine  perentorio  di
trenta giorni, che decorre  dal  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed  esami».  A  tal
fine, la procedura informatizzata di cui al presente  articolo  sara'
improrogabilmente chiusa  entro  il  termine  perentorio  di  cui  al
presente comma. 
    Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo,  esso
e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. 
    Si precisa  che  la  ricevuta  della  domanda  di  ammissione  al
concorso di cui al presente articolo non da' diritto a  sostenere  le
prove concorsuali, se non si e' provveduto ad effettuare il pagamento
del  contributo  per  la  partecipazione  a  concorsi  pubblici   per
l'ammissione ai dottorati di ricerca entro il termine  perentorio  di
trenta giorni previsto dal presente articolo. 
    Inoltre, la ricevuta della domanda  di  ammissione  al  concorso,
debitamente compilata e sottoscritta, e la ricevuta del pagamento del
contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione
ai dottorati di ricerca non dovranno  essere  consegnate  all'Ufficio
formazione  post-laurea  dell'Ateneo,  ma  conservate  a   cura   del
candidato ed esibite, se richieste, alla commissione giudicatrice  di
cui al seguente art. 7. 
    Al riguardo, la commissione giudicatrice  ammettera'  alla  prova
scritta esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell'elenco
degli   ammessi   trasmesso   dall'Ufficio   formazione   post-laurea
dell'Ateneo. Tale elenco sara' pubblicato nel sito  dell'Ateneo  alla
voce:
http://www.unisa.it/formazionepostlaurea/DottoratidiRicerca/index.php
almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova scritta. 
    Si precisa infine che,  per  la  partecipazione  ai  concorsi,  i
candidati stranieri non sono tenuti alla  registrazione  nel  sistema
informatico  di  Ateneo  ne'  al  pagamento  del  contributo  per  la
partecipazione a  concorsi  pubblici  per  l'ammissione  a  corsi  di
dottorato  di   ricerca,   ma   sono   tenuti   esclusivamente   alla
presentazione  della  sola  domanda  di   ammissione   al   concorso,
reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: 
      https://www3.unisa.it/AREAIII/uff
coordinamentoattivitapostlaurea/uff
formazionepostlaurea/dottorati/home 
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal  giorno
successivo a quello della  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4a  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 5 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
             e dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
 
    Per l'ammissione ai  corsi/scuole  di  dottorato  di  ricerca  si
richiede il  possesso  della  laurea  specialistica/magistrale  o  di
diploma di laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  previgente  il
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ovvero di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, coerenti con le attivita' previste. 
    Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la  procedura
informatizzata di cui al  precedente  art.  4,  il  candidato  dovra'
dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c)  l'esatta  denominazione  del  concorso  al  quale   intende
partecipare; 
      d)  il  titolo   di   studio   posseduto,   con   l'indicazione
dell'istituzione universitaria  che  lo  ha  rilasciato  e  dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito; 
      e) la propria cittadinanza; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto  ovvero  il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g)   gli   eventuali   servizi   prestati   presso    pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
impiego; 
      h) l'eventuale titolarita' di assegni per la collaborazione  ad
attivita' di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997,  n.
449, con  l'indicazione  dell'istituzione  universitaria  che  lo  ha
conferito, del titolo del progetto, del responsabile del  progetto  e
della durata dello stesso; 
      i) le lingue straniere conosciute; 
      j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso/scuola di
dottorato di ricerca secondo le modalita'  che  saranno  fissate  dal
collegio dei docenti. 
    Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano  effettuate  eventuali  comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare  tempestivamente  le
variazioni che dovessero intervenire successivamente. 
    Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio  necessario  e  a  indicare  gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 
    L'esclusione dal  concorso  puo'  essere  disposta  in  qualsiasi
momento,  per  difetto  dei  requisiti  di  ammissione,  per  domanda
compilata  oltre  il  termine  stabilito   o   priva   della   esatta
denominazione del concorso, con provvedimento motivato del Rettore. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    L'esame di ammissione  al  corso/scuola  consiste  in  una  prova
scritta e in un colloquio. 
    Le prove d'esame sono intese ad  accertare  la  preparazione  del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera. 
    Le  prove  d'esame  si  svolgeranno,  per  ciascun  corso/scuola,
secondo il seguente calendario: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    La comunicazione delle date e della sede delle prove  concorsuali
ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge. 
    Per sostenere le  prove  d'esame  i  candidati  dovranno  esibire
alternativamente uno dei seguenti  documenti  di  riconoscimento,  in
corso di validita': 
      a) fotografia recente applicata su carta legale, con  la  firma
del candidato; 
      b) tessera di riconoscimento  personale,  se  il  candidato  e'
pubblico dipendente; 
      c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di  guida
o carta d'identita'. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Commissioni giudicatrici, 
           valutazione delle prove e graduatorie di merito 
 
 
    Le   commissioni   giudicatrici   dei   concorsi   pubblici   per
l'ammissione ai corsi/scuole di dottorato di  ricerca  sono  nominate
con decreto del Rettore e sono composte  da  tre  membri  scelti  tra
professori e ricercatori universitari di ruolo. 
    Ad essi possono essere aggiunti non piu' di  due  esperti,  anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture  pubbliche
e private di ricerca. 
    Ogni  commissione  dispone,  per  la   valutazione   di   ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove. 
    E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la  prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. 
    Il colloquio si intende superato  se  il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 40/60. 
    Relativamente al colloquio,  la  commissione  giudicatrice,  alla
fine di ogni seduta, forma  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi. 
    L'elenco, sottoscritto dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
commissione,  e'  affisso,  il   medesimo   giorno,   nell'albo   del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. 
    Espletate le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 
    In caso di parita' di voti, la preferenza tra i  candidati  viene
determinata con  riferimento  alla  loro  situazione  economica,  nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001. 
    L'Amministrazione universitaria comunichera' a ciascun  candidato
l'esito delle prove concorsuali con apposito invito trasmesso a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
         Ammissione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca 
 
 
    I candidati saranno  ammessi  ai  corsi/scuole  secondo  l'ordine
stabilito nella graduatoria finale di merito, sino  alla  concorrenza
del numero dei posti  messi  a  concorso  per  ogni  corso/scuola  di
dottorato di ricerca. 
    In caso di utile  collocamento  in  piu'  graduatorie  finali  di
merito,  il  candidato  dovra'  esercitare  opzione   per   un   solo
corso/scuola di dottorato di ricerca. 
    L'ammissione e la  frequenza  ai  corsi/scuole  di  dottorato  di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali. 
    I titolari di assegno  per  la  collaborazione  ad  attivita'  di
ricerca possono partecipare a corsi/scuole di dottorato  di  ricerca,
anche in sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e
fermo restando il superamento delle relative prove di ammissione. 
    I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame  sono
ammessi al corso/scuola di dottorato di ricerca,  in  sovrannumero  e
senza borsa di studio, nel limite  della  meta'  dei  posti  messi  a
concorso con arrotondamento all'unita' per eccesso. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
         Iscrizione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca 
 
 
    I candidati che risultino utilmente collocati  nella  graduatoria
finale di merito dovranno presentare domanda di  immatricolazione,  a
pena di decadenza, entro il termine  perentorio  di  10  giorni,  che
decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito di
cui all'ultimo  comma  dell'art.  7,  utilizzando  esclusivamente  la
procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di
Ateneo: www.unisa.it - servizi on line  studenti  -  area  utente  di
ciascuno studente, ed utilizzo della coppia di codici («nome  utente»
e «password») ottenuti con la registrazione. 
    In particolare, dovranno: 
      1)  collegarsi  al  sito  internet  di  Ateneo:   www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente,  dall'Area  Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line; 
      2) selezionare dal menu alla sinistra della  pagina  l'opzione:
«Login»: la procedura proporra' una maschera nella quale inserire  la
predetta coppia di codici; 
      3) inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina,  verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che  e'  possibile
effettuare: selezionare «Immatricolazione» e  compilare  la  relativa
domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 
      4) terminato l'inserimento  dei  dati  richiesti,  stampare  la
domanda di immatricolazione corredata dai  bollettini  di  versamento
della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e,  se
dovuto, del contributo per l'accesso e la frequenza  ai  corsi/scuole
di dottorato di ricerca, personalizzati in base ai  dati  immessi  in
precedenza. 
    Il pagamento delle predette  tasse  universitarie  dovra'  essere
effettuato, a  pena  di  decadenza  dall'immatricolazione,  entro  il
termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo. 
    La  domanda  di   immatricolazione   dovra'   essere   presentata
personalmente o  fatta  pervenire  all'amministrazione  universitaria
unitamente alla seguente documentazione: 
      1)  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento   debitamente
sottoscritta; 
      2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm  4  x  4,5),
firmate a tergo; 
      3)   le   ricevute   di   versamento   delle   predette   tasse
universitarie. 
    Gli studenti portatori  di  handicap  con  invalidita'  uguale  o
superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura  di
immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente  portatore
di handicap. 
    I predetti sono tenuti al solo pagamento  della  Tassa  regionale
per il diritto allo studio universitario, pari  ad  € 62,00,  il  cui
bollettino  di  pagamento  interbancario  «Freccia»  sara'   stampato
unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere
applicata una  marca  da  bollo  da  €  14,62.  Il  pagamento  dovra'
effettuarsi presso  uno  sportello  della  Banca  di  Roma  o  di  un
qualsiasi altro istituto bancario. Al riguardo, si  precisa  che  non
sono consentite altre modalita' di pagamento. 
    La  domanda  di   immatricolazione   dovra'   essere   presentate
personalmente o  fatta  pervenire  all'Amministrazione  Universitaria
unitamente alla seguente documentazione: 
      1)  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento   debitamente
sottoscritta; 
      2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm  4  x  4,5),
firmate a tergo; 
      3) la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale. 
    Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione  e  sul
relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola
assegnato a ciascuno studente. 
    I  cittadini  stranieri,  sono  tenuti,  infine,   a   presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai  sensi  dell'art.  46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti: 
      a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza; 
      b) il possesso, ad eccezione della  cittadinanza  italiana,  di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
      c) una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Coloro che non avranno provveduto  a  trasmettere  la  prescritta
documentazione entro il  summenzionato  termine  saranno  considerati
rinunciatari e coloro che avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci
saranno dichiarati decaduti. 
    I posti resisi  vacanti  saranno  assegnati  ad  altri  candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. 
    In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto  alla  borsa
di studio, l'Amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto  secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito. 
    A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla  situazione  economica  dei  candidati,  determinata  ai   sensi
dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001. 
    L'importo  annuo  di  ciascuna  borsa  di   studio   ammonta   ad
€ 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli  oneri  previdenziali  a
carico  del  dottorando;  la  sua  durata  coincide  con  quella  del
corso/scuola. 
    Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo,  salva  motivata  delibera  contraria  del  collegio  dei
docenti. 
    L'importo delle borse e'  aumentato,  per  eventuali  periodi  di
soggiorno  all'estero,  subordinatamente   alla   sussistenza   della
relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita  del
Paese in cui si svolge il  soggiorno.  In  particolare,  l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid. 
    Il coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti  la  coerenza  dell'attivita'  per  la  quale  si  chiede  la
mobilita' del dottorando con il programma di studi e di  ricerca  del
corso/scuola. 
    La   corresponsione   dell'incremento   e'    subordinata    alla
presentazione da parte del dottorando di una  dettagliata  relazione,
controfirmata dal coordinatore del corso/scuola, ed  accompagnata  da
una dichiarazione del Direttore dell'istituzione estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero. 
    Il  pagamento  delle  borse  verra'  corrisposto   in   soluzioni
bimestrali posticipate. 
    Al  fine  di  consentire  l'erogazione  dei  relativi  ratei,  il
coordinatore provvedera' a  trasmettere  al  Rettore,  all'inizio  di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando. 
    Il  coordinatore  dovra',  altresi',  attestare  ogni   eventuale
interruzione o sospensione della frequenza,  al  fine  di  consentire
l'interruzione dei pagamenti. 
    In caso di rinunzia alla borsa di studio,  il  dottorando  dovra'
darne comunicazione al Rettore ed al coordinatore  del  corso/scuola,
con almeno trenta giorni di preavviso. 
    In caso di  mancata  corresponsione  di  una  rata,  per  ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa  verra'
cumulata con le rate successive. 
    Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili  al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca  della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate  eventualmente
gia' corrisposte. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                         Tasse universitarie 
 
 
    La Tassa regionale per il diritto allo  studio  universitario  in
favore della regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da
tutti gli studenti iscritti a corsi/scuole di dottorato  di  ricerca,
ammonta, per l'anno accademico 2009/2010, ad €. 62,00 e  deve  essere
corrisposta alle seguenti scadenze: 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il contributo per l'accesso e la  frequenza  ai  corsi/scuole  di
dottorato di ricerca, versato da coloro che  non  usufruiscono  della
borsa di studio, e' graduato su  sette  fasce  di  contribuzione.  Al
riguardo, per determinare la propria fascia di contribuzione, occorre
fare  riferimento  all'attestazione  I.S.E.E.  di  cui   al   decreto
legislativo 31 marzo 1998,  n.  109,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, relativa alla situazione economica dell'anno 2008,  che
potra' essere rilasciata da: 
      Comuni, 
      Sedi territoriali dell' I.N.P.S., 
      Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.), 
      Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
Dottorando «autonomo» 
    Al  fine  di   tenere   conto   dei   soggetti   che   sostengono
effettivamente l'onere di  mantenimento  del  dottorando,  il  nucleo
familiare dello stesso e' integrato  con  quello  dei  suoi  genitori
quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
      a) residenza esterna all'unita'  abitativa  della  famiglia  di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda, in alloggio non di proprieta' di un suo membro; 
      b) esistenza di un reddito lordo del  dottorando  derivante  da
lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), da almeno
due anni, non inferiore ad € 6.500, oltre agli eventuali  redditi  di
natura patrimoniale. 
    In assenza anche di una sola delle sopra  citate  condizioni,  il
dottorando non puo'  essere  considerato  autonomo  e  l'attestazione
I.S.E.E. deve riferirsi ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2008
dai componenti del nucleo familiare di origine, da sommare  a  quelli
di cui eventualmente gode. 
    Gli immatricolati (dottorandi  alla  prima  iscrizione)  dovranno
comunicare  on-line  i  dati  contenuti  nell'attestazione   I.S.E.E.
riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2008. 
    In  particolare,  i  dati  relativi  alla  predetta  attestazione
I.S.E.E. dovranno essere inseriti all'atto della  compilazione  della
domanda di immatricolazione, o comunque entro il termine  ultimo  per
procedere all'immatricolazione, attraverso  il  sito  www.unisa.it  -
servizi on line studenti - area utente  (alla  quale  si  ha  accesso
utilizzando «Nome utente» e «Password»). 
    L'Universita' degli studi di Salerno procedera' alla verifica dei
dati  comunicati  on-line  collegandosi   alla   banca   dati   delle
attestazioni I.S.E.E. custodita dall'I.N.P.S.. 
    I dottorandi che non avranno comunicato on-line i dati  contenuti
nell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell'anno  di
imposta 2009, entro le scadenze  sopra  indicate,  saranno  collocati
d'ufficio nella VII ed ultima fascia di contribuzione. 
    L'attestazione  I.S.E.E.  e'  rilasciata  dai  competenti  uffici
previa esibizione della D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica)  che
costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di  legge  con  le
conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere. 
    L'attestazione I.S.E.E. e la Dichiarazione sostitutiva unica  non
devono  essere  consegnate   ne'   spedite   all'Ufficio   formazione
post-laurea ma custodite dallo studente e presentate all'ufficio  ove
quest'ultimo ne faccia richiesta, al fine di effettuare  i  controlli
previsti dalla normativa in materia di autocertificazione. 
    I dottorandi che per reddito sono appartenenti alla VII fascia di
contribuzione   non   sono   tenuti   a    chiedere    il    rilascio
dell'attestazione I.S.E.E. 
    I  dati  dichiarati  saranno  sottoposti  a  verifica  presso   i
competenti  Uffici  anagrafici  e  fiscali  anche  con  controllo   a
campione. A fronte  di  dichiarazioni  non  veritiere,  l'universita'
segnalera' il fatto all'autorita' giudiziaria, ed inoltre  procedera'
al recupero dell'importo non versato, maggiorato di una  sanzione  di
importo pari alle tasse e contributi realmente dovuti. 
    Dell'attivita' di controllo non sara'  data  altra  comunicazione
ritenendosi cosi' soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 7
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    L'importo  del  contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza   ai
corsi/scuole di dottorato di ricerca dovuto dai  dottorandi  iscritti
al I anno, suddiviso per fasce di contribuzione, e'  riportato  nella
tabella di seguito indicata. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro  i  termini
di seguito indicati: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Tale  importo  sara'  assoggettato,  per  gli   anni   accademici
successivi, agli aumenti ISTAT nazionali, salvo diversa deliberazione
degli Organi Accademici. 
    I termini  di  cui  al  presente  articolo  sono  perentori:  gli
studenti che non corrispondono le rate  entro  le  scadenze  previste
sono tenuti al pagamento di un'indennita' di mora per un  importo  di
€ 50,00. 
    Gli studenti che non risultano in regola con il  pagamento  delle
tasse universitarie di cui al presente articolo non possono  compiere
atti di carriera scolastica ne' richiedere certificati. 
    Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso  non
ha diritto  in  alcun  caso  alla  restituzione  delle  tasse  e  dei
contributi universitari corrisposti. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
         Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di  frequentare  i  corsi/scuole  di
dottorato  di  ricerca  e  di  compiere  continuativamente  attivita'
formative di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture  a  cio'
destinate e secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti. 
    I dottorandi possono compiere  periodi  di  soggiorno  all'estero
presso universita' e/o istituti di ricerca;  in  tal  caso  l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al  precedente
art. 10, comma 5. 
    Al termine di ciascun anno di corso,  il  collegio  dei  docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca  svolta  da  ciascun  dottorando,  deliberera'   l'ammissione
all'anno successivo e  la  conferma  della  borsa  di  studio  ovvero
proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal corso/scuola. 
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  del   corso   o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi: 
      a)  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dal  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di  tutela  e  sostegno
della maternita' e della paternita'; 
      b)  che  si  assentino  per  malattia   grave   e   prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica. 
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  dei
predetti obblighi, il  collegio  dei  docenti  propone,  con  propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal  corso/scuola.  In
tal caso il dottorando e'  obbligato  a  restituire,  per  l'anno  di
riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca 
 
 
    Il titolo di dottore di ricerca e' conferito  a  conclusione  del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del  superamento  dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. 
    Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per  ogni
corso/scuola di dottorato di  ricerca,  in  conformita'  al  disposto
degli articoli 12 e seguenti del regolamento di Ateneo in materia  di
dottorato di ricerca. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
             Incompatibilita' con altri corsi di studio 
 
 
    Ai sensi dell'art. 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e' incompatibile con  la
contemporanea  iscrizione  ad  altra  universita'   o   istituto   di
istruzione superiore,  a  diverse  facolta'  o  scuole  della  stessa
universita' o dello stesso istituto di  istruzione  superiore,  ed  a
diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facolta' o scuola. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                       Copertura assicurativa 
 
 
    L'Universita' degli studi di Salerno  garantisce  ai  dottorandi,
per tutta la durata del corso/scuola  di  dottorato  di  ricerca,  la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante
ed in occasione della frequenza di attivita' didattiche,  durante  ed
in occasione dell'espletamento di attivita' formative di  studio,  di
ricerca, di tirocinio, anche pratico,  connesse  al  corso/scuola  di
dottorato di ricerca. 
    La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante  ed  in
occasione di visite  d'istruzione  svolte  al  di  fuori  dei  locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali  periodi  di
soggiorno all'estero, purche' tali  attivita'  siano  preventivamente
autorizzate dal coordinatore del corso/scuola. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il presente bando di concorso ed il fac-simile della  domanda  di
ammissione per i soli candidati stranieri sono  pubblicati  nell'Albo
ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito internet dell'Ateneo alla
voce: 
      https://www3.unisa.it/AREAIII/uffcoordinamentoattivitapostlaurea
/uffformazionepostlaurea/dottorati/home 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, l'Universita' degli studi di Salerno garantisce che  il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali, nonche' della  dignita'  dei  candidati,
con  particolare   riferimento   alla   riservatezza,   all'identita'
personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. 
    Al riguardo, secondo quanto previsto  dall'art.  13  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i  dati  personali  forniti
dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita'  di  cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196,
esclusivamente per le finalita' connesse e  strumentali  al  presente
bando  di  concorso  ed  all'eventuale  gestione  del  rapporto   con
l'Ateneo. In particolare, il  trattamento  sara'  effettuato  con  le
seguenti modalita': informatizzato e  cartaceo.  Il  conferimento  e'
obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al
presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della  carriera
accademica dello studente; conseguentemente,  l'eventuale  rifiuto  a
fornire  i  dati  non  consentira'  lo  svolgimento  della   predetta
procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati
potranno essere comunicati  a  soggetti  pubblici  o  privati,  anche
mediante inserimento nel sito internet  di  ateneo,  per  adempimenti
imposti da disposizioni di legge; a tal fine,  il  trattamento  sara'
curato da personale dell'ateneo. 
    Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, l'Universita' degli  studi  di  Salerno  raccoglie,  utilizza  e
tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita',
necessita', pertinenza e non eccedenza. 
    Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e10 del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i candidati hanno diritto di esercitare in  ogni
momento i seguenti diritti: ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati  nonche'  della
logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento;  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
dati  in  violazione   del   codice   nonche'   l'aggiornamento,   la
rettificazione o, se vi e' interesse,  l'integrazione  degli  stessi;
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli studi di
Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualita'
di legale rappresentante dell'ente. 
    Responsabile  amministrativo  del  procedimento,  secondo  quanto
previsto dagli articoli 4 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,
e' il  dott.  Giovanni  Salzano,  -  Ufficio  formazione  post-laurea
dell'Universita' degli studi di Salerno  -  via  Ponte  don  Melillo,
84084 Fisciano (Salerno) - tel. 089/966242, fax  089/966405,  e-mail:
gsalzano@unisa.it 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente  bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'art.  4  della  legge  3
luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento  di  Ateneo  in
materia di dottorato di ricerca. 
      Fisciano, 26 novembre 2009 
 
                                                 Il Rettore: Pasquino 
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