Concorso per 4 dottori di ricerca (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 11-12-2009
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO   (scad.  29 gennaio 2010) Bando di concorso, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in nano biotecnologie istituito in collaborazione tra l'Universita' di Genova e la ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 11-12-2009
Data Scadenza bando 29-01-2010
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UNIVERSITA' DI GENOVA

CONCORSO   (scad.  29 gennaio 2010)
Bando di concorso, per l'ammissione al corso di dottorato di  ricerca
  internazionale in nano biotecnologie  istituito  in  collaborazione
  tra l'Universita' di Genova e la  Philipps-Universität  Marburg  al
  XXV ciclo. 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di  borse
di studio e dottorato  di  ricerca  nelle  universita'  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la  legge  30  novembre  1989,  n.  398,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del  14  dicembre  1989  recante  norme  in
materia di borse di studio universitarie e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,  emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 3 comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997,  cosi'
come modificato dall'art. 1, comma 9  della  legge  16  giugno  1998,
n.191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998; 
    Visto l'art. 4 della legge 03 luglio  1998,  n.  210,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06 luglio 1998,  che  demanda  la
disciplina del dottorato di ricerca ai singoli  atenei,  i  quali  vi
provvedono con appositi regolamenti; 
    Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante  il  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e'  stato
emanato il regolamento in materia  di  dottorato  di  ricerca  e  che
determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'  delle  sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  258  del  3  novembre
1999  contenente  le  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero come successivamente modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18  ottobre  2004,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 17, alla Gazzetta  Ufficiale,
n. 33 del 10 febbraio 2005; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  42  del  20  febbraio
2001,  contenente  le  disposizioni   legislative   in   materia   di
documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto agli  studi
universitari ai sensi dell'art. 4 della legge  2  dicembre  1991,  n.
390; 
    Visto il regolamento di  ateneo  per  gli  studenti  emanato  con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche
ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 23 ottobre  2003,  n.  198  recante
«Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'  degli
studenti» ed in particolare l'art. 3,  come  modificato  dai  decreti
ministeriali 9 agosto 2004 e 3 novembre 2005; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266  del  26  novembre  2004,  contenente
modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti   l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509; 
    Vista  l'accordo  stipulato  in  data  14  marzo  2006   tra   la
Universita'  degli  studi  di  Genova  e  l'istituzione  di   livello
universitario denominata Philipps-Universität Marburg; 
    Visto il decreto rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007 recante il
regolamento delle scuole di  dottorato  di  ricerca  dell'Universita'
degli studi di Genova; 
    Vista    la    determinazione    dirigenziale    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca prot. n. 1251 del 24 maggio 2007 con
la quale sono state assegnate 31 borse  di  studio  di  dottorato  di
ricerca; 
    Visto il  decreto  ministeriale  18  giugno  2008  con  il  quale
l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca e' stato fissato in  euro  13.638,47  al  lordo  degli  oneri
previdenziali a carico del percipiente; 
    Vista la proposta  di  attivazione  del  corso  di  dottorato  di
ricerca   internazionale   in    nanobiotecnologie    istituito    in
collaborazione  tra  l'Universita'  degli  studi  di  Genova   e   la
Philipps-Universität Marburg relativo al  XXV  ciclo  presentata  dal
Centro interuniversitario di ricerca e  di  servizi  didattici  sulle
nanotecnologie e nanoscienze organiche e biologiche (CIRSDNNOB); 
    Vista    la    determinazione    dirigenziale    del    Ministero
dell'Universita' e della ricerca prot. n. 715 del 2 aprile 2009,  con
la quale sono state assegnate 19 borse  di  studio  di  dottorato  di
ricerca per il XXV ciclo; 
    Vista la delibera del Centro interuniversitario di ricerca  e  di
servizi didattici sulle  nanotecnologie  e  nanoscienze  organiche  e
biologiche (CIRSDNNOB) del 6 maggio 2009; 
    Viste la delibere del  Senato  accademico  nelle  sedute  del  22
aprile 2009 e del 22 luglio 2009; 
    Viste le delibere del Consiglio di amministrazione  nelle  sedute
del 28 aprile 2009 e 22 luglio 2009; 
    Acquisito il parere  favorevole  del  Nucleo  di  Valutazione  di
Ateneo per l'efficienza e l'efficacia nella seduta del 6 luglio 2009; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Attivazione 
 
 
    1. E' indetto  concorso pubblico per  l'ammissione  al  corso  di
dottorato  di  ricerca  internazionale   di   durata   triennale   in
nanobiotecnologie  (XXV  ciclo)  istituito  in   collaborazione   tra
l'Universita'  degli  studi  di  Genova  e  la   Philipps-Universität
Marburg. 
    2 Il numero dei posti banditi dall'Universita' di Genova e'  pari
a quello indicato nell'allegato A e puo' essere aumentato sulla  base
di appositi accordi con soggetti  pubblici  e  privati  da  definirsi
entro il termine di scadenza del bando. 
    3. Su richiesta del collegio dei docenti,  l'aumento  del  numero
delle borse puo' determinare l'incremento del numero  dei  dottorandi
iscrivibili, fermo restando che il numero massimo di posti  non  puo'
essere superiore al doppio del numero  delle  borse  a  vario  titolo
attivate per il corso di dottorato di ricerca. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
        Modalita' di svolgimento della procedura di selezione 
 
 
    1. Il concorso e' per titoli e si svolgera' ai  sensi  e  con  le
modalita' disciplinate ai successivi articoli 5, 6  e  7  sulla  base
della documentazione presentata ai sensi dell'art. 4. 
    2. Ai sensi del presente bando per  titoli  si  intendono  quelli
indicati o richiamati nel successivo art. 4. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso, entro  la  scadenza  del  bando,  di  laurea  conseguita
secondo  l'ordinamento   previgente   alla   riforma   dell'autonomia
didattica universitaria o di laurea  specialistica/magistrale  ovvero
di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 
    2. In quest'ultimo caso, qualora il titolo  non  sia  gia'  stato
riconosciuto    equipollente,    l'interessato     deve     chiederne
l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando  alla  domanda  i
seguenti documenti: 
      a) titolo di studio tradotto  e  legalizzato  dalla  competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in  cui  e'
stato conseguito il titolo; 
      b) «dichiarazione di valore» del titolo di  studio  resa  dalla
stessa rappresentanza. 
    3. Il provvedimento di equipollenza sara' adottato ai  soli  fini
dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
    4. Nel caso in cui la  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare  italiana  non   abbia   provveduto   a   rilasciare   tale
documentazione in tempo utile per la presentazione della  domanda  di
ammissione,  e'   necessario   allegare   alla   domanda   tutta   la
documentazione disponibile. 
    L'eventuale provvedimento di equipollenza  sara'  adottato  sotto
condizione che la  traduzione  legalizzata  e  la  «dichiarazione  di
valore» siano presentate entro il termine previsto  per  l'iscrizione
ai corsi da parte dei candidati ammessi. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  puo'   essere
presentata, a pena di esclusione, soltanto presso uno dei due atenei.
Le disposizioni  contenute  nel  presente  bando  sono  applicate  ai
candidati  che  si  iscrivono   alla   procedura   selettiva   presso
l'Universita' degli  studi  di  Genova.  Si  rinvia  al  bando  della
Philipps-Universität Marburg  per  quanto  concerne  le  disposizioni
applicate a coloro i quali presentano la domanda di iscrizione presso
tale Istituzione. 
    2. La domanda e'  redatta  in  carta  libera  secondo  lo  schema
allegato al presente bando (All.  B),  va  indirizzata  al  Magnifico
Rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova  e  deve   essere
presentata presso il Dipartimento gestione e formazione  studenti  ed
attivita' internazionali, servizio alta formazione - via Bensa  n.  1
(2° piano) - 16124 Genova, orario di apertura al pubblico dal lunedi'
al venerdi' 9,00-12,00,  martedi'  e  mercoledi'  anche  14,30-16,00,
entro il 29 gennaio 2010, (termine di scadenza del bando).  Nel  caso
di invio a mezzo posta, la domanda deve essere spedita  entro  e  non
oltre il termine perentorio di scadenza  del  bando  del  29  gennaio
2010. Fa fede il timbro postale di spedizione. La busta,  da  inviare
con lettera raccomandata a/r, deve riportare  la  dicitura  «Concorso
per ammissione al XXV ciclo del dottorato di  ricerca  internazionale
in nano biotecnologie» e deve essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Universita' degli studi di Genova, Servizio  alta  formazione  -
via Balbi n. 5 - 16126 Genova. Deve essere allegata copia  di  valido
documento  di  identita',  qualora  la  domanda  di  ammissione   sia
trasmessa via posta. 
    3. Nella domanda, da redigere in  lingua  italiana  o  in  lingua
inglese,  il  candidato  deve  autocertificare   sotto   la   propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: 
      a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il  luogo
di nascita, la residenza, il telefono  ed  il  recapito  eletto  agli
effetti del concorso. Per  quanto  riguarda  i  cittadini  stranieri,
comunitari e non, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o
tedesco o di quello della propria Ambasciata in Italia o in  Germania
eletta quale proprio domicilio. Puo' essere omessa l'indicazione  del
codice fiscale se il cittadino straniero  non  ne  sia  in  possesso,
evidenziando tale circostanza; 
      b) la propria cittadinanza; 
      c) la laurea posseduta  con  l'indicazione  della  data,  della
votazione e dell'universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il
titolo  equipollente  conseguito  presso   un'universita'   straniera
nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento  con  cui  e'  stata
dichiarata l'equipollenza stessa oppure  l'istanza  di  richiesta  di
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 3; 
      d) gli eventuali altri titoli da allegare alla domanda ai sensi
del successivo comma 4; 
      e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato,
presso ciascuno dei due atenei, secondo le  modalita'  stabilite  dal
Collegio dei docenti; 
    f) la conoscenza della lingua inglese - requisito imprescindibile
per l'ammissione - di cui deve essere  documentata  la  conoscenza  o
tramite autocertificazione o tramite una certificazione di  cui  alla
successiva lettera c) del comma 4; 
      g)  l'impegno  a  comunicare  tempestivamente  ogni   eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito; 
    4. Alla domanda devono essere allegati: 
      a) il curriculum vitae et studiorum del  candidato  debitamente
datato e sottoscritto; 
      b) abstract e titolo della tesi; 
      c)   elenco   di   pubblicazioni   su   riviste    scientifiche
internazionali SCI-ISI; 
      d) almeno due  lettere  di  presentazione  redatte  da  docenti
universitari di  qualsiasi  nazionalita',  comprovanti  le  referenze
attitudinali e formative del candidato; 
      e) progetto di ricerca (massimo due pagine); 
      f) si intende  richiedere  la  seguente  ulteriore  prioritaria
documentazione ove possibile per tutti:-Graduate  Record  Examination
(GRE®),   General   Test   measures   verbalreasoning,   quantitative
reasoning, and critical thinking and analyticalwriting  skills.-TOEFL
( Test of English as a foreign language) - od equivalenti. 
    Per i soli cittadini italiani anche in assenza  di  GRE  e  Toefl
mandataria una visita programmata dei laboratori del NWI-CIRSDNNOB in
corso Europa n. 30 - Genova in tempo  utile  per  la  ammissione  per
titoli. 
    5. Tutti i documenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, lettera a)
dovranno essere redatti in lingua inglese. E' possibile allegare  una
traduzione in lingua italiana o tedesca. 
    6. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae  et  studiorum
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o  di  atto
di notorieta'. Nei casi in cui NON sia applicabile  la  normativa  in
materia di dichiarazioni sostitutive (decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000  e  sue  modificazioni  ed  integrazioni),  il
candidato   si   assume   comunque   la   responsabilita'    (civile,
amministrativa  e  penale)   delle   dichiarazioni   rilasciate   nel
curriculum  vitae.  L'amministrazione  si  riserva  di  effettuare  i
controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I
candidati   che   renderanno   dichiarazioni    mendaci    decadranno
automaticamente  dall'iscrizione  e  dall'eventuale  godimento  della
borsa  di  studio  con  effetto  retroattivo,  fatta  comunque  salva
l'applicazione delle ulteriori  sanzioni  amministrative  e/o  penali
previste dalle norme vigenti. 
    7.   L'Amministrazione   universitaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di   smarrimento   di   comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito  da
parte dell'aspirante o da mancata oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima. 
    8. L'universita' si riserva di  adottare,  anche  successivamente
all'espletamento  del  concorso,  provvedimenti  di  esclusione   dei
candidati che non abbiano ottemperato  alle  previsioni  di  bando  o
risultino privi dei requisiti ivi stabiliti. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Procedure di ammissione 
 
 
    1. La  valutazione  comparativa  per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato  di  ricerca  e'   intesa   ad   accertare   principalmente
l'attitudine dei candidati alla  ricerca  scientifica  e  concerne  i
titoli presentati. 
    2. Detta valutazione avviene sulla base dei criteri  di  giudizio
definiti dalla commissione giudicatrice. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
          Nomina e attivita' della Commissione giudicatrice 
 
 
    1. I rettori, su proposta  del  Collegio  dei  docenti,  nominano
concordemente  ed  in  egual  numero,  con  rispettivo  decreto,   la
commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. 
    2. Detta commissione e' composta da almeno quattro membri  scelti
tra professori universitari  e  ricercatori  universitari  di  ruolo,
oppure tra esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti  e
delle strutture pubbliche e private di ricerca. 
    3. La commissione giudicatrice, prima di prendere  visione  delle
domande e della documentazione trasmessa dai candidati, stabilisce  i
criteri di valutazione ed  il  punteggio  minimo  per  accedere  alla
graduatoria (idoneita'), dopodiche' redige  un'unica  graduatoria  di
merito che contempla i candidati  che  hanno  presentato  domanda  di
partecipazione sia presso  l'Universita'  di  Genova  sia  presso  la
Philipps-Universität Marburg. 
    4. A prescindere dalla collocazione nella graduatoria di  merito,
possono essere  assegnati  posti  (con  o  senza  borsa)  banditi  da
un'universita'  esclusivamente  ai  candidati  che  hanno  presentato
domanda di partecipazione alle prove concorsuali presso la medesima. 
    5. Nel caso di pari merito le borse  sono  assegnate  secondo  la
valutazione della situazione economica,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile  2001,  mentre  per  i
posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'. 
    6. La graduatoria definitiva sara' resa  pubblica  esclusivamente
nei seguenti modi: 
      affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura  di  ricerca  di
afferenza; 
      affissione all'albo del Servizio alta formazione; 
      pubblicazione           sul            sito            internet
https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ 
    7. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    1. I candidati sono ammessi al corso di nanobiotecnologie secondo
l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del  numero  dei  posti
messi a concorso  sulla  base  della  graduatoria  redatta  ai  sensi
dell'articolo precedente. 
    2. I titolari di assegni di  ricerca  utilmente  collocati  nella
graduatoria definitiva sono ammessi ai  corsi  senza  titolarita'  di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca. 
    3. In  ogni  caso,  il  totale  degli  ammessi  non  puo'  essere
superiore al numero complessivo di posti disponibili. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
         Scadenzario e contenuti della domanda di iscrizione 
 
 
    1. I concorrenti che risultino  ammessi  ai  corsi  di  dottorato
dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria
domanda di iscrizione secondo le scadenze di seguito riportate: 
      8 marzo 2010: pubblicazione  graduatorie  definitive  e  inizio
iscrizioni 
      15 marzo 2010: termine ultimo per  l'iscrizione  dei  candidati
vincitori di borsa 
      16 marzo 2010: pubblicazione  elenco  borse/posti  residui  sul
sito https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ 
      19 marzo termine ultimo per l'iscrizione dei candidati  ammessi
senza borsa e dei candidati che subentrano  per  borse/posti  residui
pubblicati con avviso del 16 marzo. 
    I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza e non
fa fede il timbro postale di spedizione. 
    La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro  detti
termini verra' considerata rinuncia al corso e all'eventuale borsa. 
    La domanda potra' essere anticipata via fax al n. 010-209 9539. 
    Eventuali posti che residuino dopo il 19 marzo saranno resi  noti
nei modi sopra indicati. 
    2. Nella domanda di iscrizione il vincitore deve dichiarare oltre
ai dati anagrafici e all'indicazione del corso ed eventualmente della
scuola prescelta: 
      a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato  o  ad
altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo  accademico,
anche di altra universita'. 
    Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare: 
      b) di non aver usufruito in precedenza di borse  di  studio  di
dottorato; 
      c) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo  personale
complessivo lordo superiore a € 13.000,00 ovvero di  rinunciare  alla
borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito  (alla
determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi o emolumenti
di qualsiasi natura). 
      d) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio  a
qualsiasi  titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; 
      e) di impegnarsi a restituire le rate  della  borsa  di  studio
eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi  il  superamento
del limite di reddito; 
    3. Alla domanda devono essere allegati: 
      a) fotocopia di un documento di identita', fronte e  retro,  in
carta libera (in caso di spedizione della domanda); 
      b) una fototessera; 
      c) (solo per coloro che non usufruiscono di  borsa  di  studio)
ricevuta del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza
ai corsi pari a  € 430,62  comprensivi  del  bollo,  e  ricevuta  del
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ex art. 4
legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2. Gli studenti fruitori di borsa
di studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca  da
bollo di € 14,62. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                          Rinunce e divieti 
 
 
    1. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare  la  propria
iscrizione con le modalita' ed entro i termini  indicati  all'art.  8
saranno considerati rinunciatari. 
    2. I posti vacanti  saranno  assegnati  ad  altri  aspiranti  che
seguono nella graduatoria  generale  di  merito,  fermo  restando  il
rispetto del disposto dell'art. 6, comma 4. 
    3. E' vietata la  contemporanea  iscrizione  ad  altro  corso  di
studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra  universita'
(fatto   salvo   quanto   stabilito   nell'accordo   stipulato    tra
l'Universita' di Genova e la Philipps-Universität Marburg). 
    4. Il mancato conseguimento dell'ammissione  all'anno  successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi  inadempienze  o  per
risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di  ricerca,
in relazione alle  modalita'  stabilite  dal  Collegio  dei  Docenti,
comportano la revoca della borsa  con  obbligo  di  restituzione  dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente. 
    5. Il dottorando che rinuncia,  per  superamento  del  limite  di
reddito, alla fruizione  della  borsa  di  studio  durante  l'anno  e
prosegue il corso di studi, e' tenuto  alla  restituzione  dei  ratei
gia' percepiti corrispondenti allo stesso anno. 
    6. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto  alla  corresponsione  della  borsa
proporzionalmente al  periodo  di  attivita',  a  condizione  che  il
Collegio dei Docenti  attesti  il  regolare  e  proficuo  svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia. 
    7. Coloro che avranno rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati decaduti, fermo restando  la  responsabilita'  penale  per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Le borse di  studio  sono  assegnate  secondo  l'ordine  della
graduatoria definitiva. 
    2.  I  candidati  classificatisi   in   posizione   utile   nella
graduatoria definitiva hanno facolta', in relazione al numero e  alla
tipologia delle borse  disponibili,  di  esercitare  opzione  tra  le
diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
    3. In caso di  parita'  di  voti  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001. 
    4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di  studio  per
un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo'  fruirne  una
seconda volta. 
    5. E' vietata  la  contemporanea  fruizione  di  altre  borse  di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni  italiane  o  straniere
utili  ad  integrare,  con  soggiorni  all'estero,   l'attivita'   di
formazione o di ricerca dei dottorandi. 
    6. L'importo annuale della borsa di studio e' di  € 13.638,47  al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 
    7. Alle borse di studio si applicano le disposizioni  in  materia
di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi 
 
 
    1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa  di  studio,  sono
tenuti al versamento  di  tasse  e  contributi  per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi di  dottorato  in  due  rate  da  versare  con  le
seguenti scadenze: 
      a) la prima rata e la  tassa  regionale  per  il  diritto  allo
studio, dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione. 
      b) la seconda rata dovra' essere versata  entro  il  30  giugno
2010. 
    2. Ogni anno le tasse ed i contributi  universitari,  inclusa  la
tassa regionale suddetta, possono variare su  delibera  degli  organi
competenti. 
    3. Il mancato pagamento  nei  termini  suddetti  da'  luogo  alla
corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Svolgimento dei corsi 
 
 
    1. Il corso inizia formalmente il 1°  aprile  2010  e  ha  durata
triennale. 
    2. I dottorandi sono tenuti: 
      a) allo  svolgimento,  a  tempo  pieno,  della  loro  attivita'
curriculare secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei docenti; 
      b) a trascorrere presso  la  Philipps-Universität  Marburg,  un
periodo complessivamente non inferiore a sei mesi. 
    3. I dottorandi possono essere  inseriti,  previa  autorizzazione
del collegio dei docenti, nelle attivita' di  ricerca  svolte  presso
l'ateneo congruenti con il loro percorso formativo. 
    4. I dottorandi  possono  svolgere  attivita'  di  supporto  alla
didattica ai sensi dell'art. 33 dello  statuto  previo  consenso  del
Collegio dei docenti. 
    5. E' consentita la sospensione dal corso  esclusivamente  per  i
periodi  relativi  ai   seguenti   casi,   debitamente   documentati:
maternita',   paternita',   malattia,   frequenza   di   un    master
universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine
corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile,
sosterra' l'esame finale con i dottorandi del  ciclo  successivo.  La
sospensione dal corso  di  durata  superiore  a  30  giorni  comporta
l'immediata sospensione della borsa. 
    6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel  caso
di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di  un  master
universitario,  il  dottorando,   nel   manifestare   l'interesse   a
sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine  finale.  Per
questa  fattispecie  il  periodo  di  sospensione  non  puo'   essere
inferiore a nove mesi. 
    7. I dottorandi devono presentare,  ogni  anno,  una  dettagliata
relazione scritta sull'attivita' svolta al Collegio  dei  docenti  ed
eventualmente discuterla oralmente  secondo  le  modalita'  stabilite
dallo stesso. Il collegio, sentito  anche  il  tutore,  con  motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di risultati insufficienti, propone al  rettore  l'emanazione  di  un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso. 
    8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i  dottorandi  ammessi
ai  sensi  del  comma  precedente,  devono  presentare   domanda   di
iscrizione all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia  delle
ricevute di pagamento di cui all'art. 11,  comma  1,  lettera  a).  I
ritardatari sono obbligati al pagamento di ulteriori somme  a  titolo
di mora. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    1. Il titolo di dottore di ricerca, si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale. 
    2. La commissione giudicatrice dell'esame finale e' nominata  dai
rettori dei due atenei. 
    3.  L'Universita'  di   Genova   e   l'Universita'   di   Marburg
rilasceranno congiuntamente  il  titolo  di  dottore  di  ricerca  in
Nanobiotechnology secondo le norme vigenti nei due paesi. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    1. Il corso di dottorato di ricerca in  Nanobiotecnologie  avente
sede amministrativa presso l'Universita' di  Genova,  oltre  che  dal
presente bando,  e'  disciplinato  dalla  convenzione  stipulata  tra
l'Universita' degli studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg
e dal regolamento delle scuole di dottorato di ricerca  citato  nelle
premesse. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dagli  interessati  saranno  raccolti
dall'Universita' degli  studi  di  Genova,  Dipartimento  gestione  e
formazione studenti  ed  attivita'  internazionali  -  Servizio  alta
formazione, e trattati per le finalita' di gestione della selezione e
della carriera del dottorando, secondo le  disposizioni  del  decreto
legislativo  30  giugno  2003  n.  196   e   sue   modificazioni   ed
integrazioni. 
    2. I dati personali saranno trasmessi per le  predette  finalita'
istituzionali alla Philipps-Universität Marburg. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                             Diffusione 
 
 
    1. Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda
di ammissione e' disponibile sui siti internet dell'Universita' degli
studi di Genova alla pagina https://www.studenti.unige.it/postlaurea/ 
    dottorati/ della  Marburg  University  https://www.uni-marburg.de.
Ulteriori informazioni possono essere richieste  direttamente  presso
il Servizio alta formazione, via Bensa  n.  1  -  Genova.  Orario  di
apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi'  dalle  9  alle  12,00;
martedi' e mercoledi' anche 14.30-16.00. Per informazioni telefoniche
chiamare il numero 010 209 5795 dal lunedi'  al  venerdi'  nelle  ore
d'ufficio. Fax 010 209 9539. 
      Genova, 6 novembre 2009 
 
                                                Il rettore: Deferrari