Concorso per 4 dottori di ricerca (lazio) LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'S. PIO V' DI ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 18-12-2009
Sintesi: LIBERA UNIVERSITA' «S. PIO V» DI ROMA CONCORSO   (scad.  18 gennaio 2010) Dottorato di ricerca in «Economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali» - XXV ciclo ( Decreto n. 558 ) ...
Ente: LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'S. PIO V' DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-12-2009
Data Scadenza bando 18-01-2010
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LIBERA UNIVERSITA' «S. PIO V» DI ROMA


CONCORSO   (scad.  18 gennaio 2010)

 
       Dottorato di ricerca in «Economia e diritto nell'ambito 
             delle relazioni internazionali» - XXV ciclo 
 
( Decreto n. 558 ). 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modifiche; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista  la  legge  30  novembre  1989,   n.   398   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento,  disciplinino  l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso  e  di  conseguimento
del titolo, gli obiettivi  formativi  ed  il  relativo  programma  di
studi, la durata, il contributo per  l'accesso  e  la  frequenza,  le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio,  nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista  la  legge  31  dicembre  1996,   n.   675   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con cui  e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il vigente Statuto di autonomia  della  Libera  Universita'
degli Studi S. Pio V, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3
marzo 2009; 
    Visto il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca  della
Libera Universita' degli Studi S. Pio V, in  attuazione  delle  norme
previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e  dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999; 
    Vista la delibera del Consiglio di Facolta' n. 80  dell'8  maggio
2009 di attivazione del corso di dottorato di ricerca in  Economia  e
Diritto nell'ambito delle relazioni internazionali; 
    Vista la riunione del Senato Accademico della Libera  Universita'
degli Studi «S. Pio V» del 29 maggio 2009 in cui  e'  stata  disposta
l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in Economia e Diritto
nell'ambito delle relazioni internazionali; 
    Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10  giugno
2009, con cui e' stata approvata l'attivazione del corso di dottorato
di  ricerca  in  Economia  e  Diritto  nell'ambito  delle   relazioni
internazionali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Attivazione 
 
 
    E' attivato il XXV ciclo del corso di dottorato di ricerca  (anno
accademico  2009/2010)  in  Economia  e  diritto  nell'ambito   delle
relazioni Internazionali. 

        
      

                               Art. 2 
 
 
                       Indizione del concorso 
 
 
    E'  indetto   il   concorso   pubblico,   per   esami   ai   fini
dell'ammissione,  per  l'anno  accademico  2009/2010  (XXV ciclo)  al
seguente  corso  di  dottorato  di  ricerca:   Economia   e   diritto
nell'ambito  delle  relazioni  Internazionali  di  cui  si   indicano
afferenza, durata, posti e borse di studio messi a concorso. 
    Afferenza: Facolta' di Scienze Politiche; durata: 3  anni;  posti
complessivi 4 di cui 2 con borsa di  studio  finanziata  dall'Ateneo.
Senza borsa di studio n. 2 posti. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare domanda di partecipazione al  concorso,  senza
limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea specialistica o di  diploma  di  laurea  conseguito
secondo l'ordinamento anteriore all'entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale 30 novembre 1999,  n.  509,  ovvero  di  analogo  titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto  dalle
autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilita'. Ai fini del predetto  riconoscimento  il
candidato  dovra'  farne  espressa   richiesta   nella   domanda   di
partecipazione al concorso e corredare  la  stessa  con  i  documenti
utili al fine di consentire  al  collegio  dei  docenti  la  relativa
dichiarazione  di  equipollenza   (tradotti   e   legalizzati   dalle
competenti   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero secondo la normativa vigente). 
    Possono presentare la domanda di partecipazione  anche  coloro  i
quali conseguiranno  la  laurea  entro  la  data  della  prima  prova
concorsuale del dottorato al quale s'intende partecipare. In tal caso
l'ammissione verra' disposta «con riserva» il candidato sara'  tenuto
a presentare, a pena di esclusione  dal  concorso,  alla  commissione
giudicatrice, il giorno della prima prova  concorsuale,  la  relativa
autocertificazione della laurea conseguita. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    La domanda di partecipazione  al  concorso,  compilate  in  carta
libera,  a  macchina  o  in  stampatello,  con  firma  autografa  del
candidato, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore della  Libera
Universita' degli Studi S. Pio V - Ufficio Concorsi - Via delle Sette
Chiese, 139 - 00145 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente bando di  concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Per il rispetto del termine  predetto  fara'  fede  la  data  del
timbro dell'Ufficio Postale accettante la raccomandata. 
    Qualora il termine medesimo venga a scadere in un giorno festivo,
esso   s'intendera'   protratto   al   primo   giorno   non   festivo
immediatamente successivo. 
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso  di  dispersione  di  domande  di   concorso   e/o   di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte dell'aspirante o di mancata oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili  a  colpa  dell'amministrazione  stessa  o
comunque imputabili di  fatto  a  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. 
    Nella  domanda  il  candidato  deve  indicare  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue: 
      1. il cognome ed il nome, la data ed il luogo  di  nascita,  la
residenza ed il codice fiscale; 
      2. la propria cittadinanza; 
      3.  la  laurea  posseduta,  completa  di  titolo  e  data   del
conseguimento, ovvero il titolo equipollente  conseguito  presso  una
universita' straniera, allegando un certificato di esami sostenuti; 
      4. le lingue straniere conosciute ai fini della prova orale; 
      5. di possedere un'adeguata conoscenza  della  lingua  italiana
(per i cittadini stranieri); 
      6. di trovarsi in regola riguardo agli obblighi militari; 
      7. di essere o meno titolari di assegno di ricerca; 
      8. di impegnarsi a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
dottorato secondo le  modalita'  che  saranno  fissate  dal  collegio
docenti; 
      9. di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso; 
      10. di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a  collocarsi  in  aspettativa  senza
assegni, per il periodo di durata del corso; 
      11. di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di  ricerca
conseguito in Italia o all'estero; 
      12.  d'impegnarsi  a  non  usufruire  contemporaneamente,   ove
risultasse vincitore del presente concorso, di altre borse di  studio
a qualsiasi titolo conferite, ad  eccezione  di  quelle  concesse  da
istituzioni nazionale e straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero l'attivita' di formazione o di ricerca del titolare  della
borsa; 
      13. d'impegnarsi a non superare durante il periodo di fruizione
della borsa il reddito personale complessivo indicato all'art. 8  del
presente bando. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di
origine patrimoniale, nonche' emolumenti di  qualsiasi  altra  natura
aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli  aventi  natura
occasionale; 
      14. di essere a  conoscenza  e  di  accettare  tutte  le  norme
contenute nel bando di  concorso  e  nel  Regolamento  di  Ateneo  in
materia di Dottorati di ricerca; 
      15.  di  non  essere  iscritto  ad  altro   corso   di   studio
universitario; 
      16. di non essere iscritto ad un  master  universitario  e,  in
caso affermativo,  di  impegnarsi  a  sospendere  la  frequenza,  ove
risultasse vincitore del presente concorso; 
      17. il recapito eletto ai fini del  concorso  (specificando  il
codice di avviamento postale ed il numero  telefonico)  con  espressa
menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente  ogni  variazione
dello stesso. 
    L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda, nonche' l'invio della domanda stessa  oltre  il  termine  di
scadenza sono motivo di tassativa esclusione dal concorso. 
    Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ad eccezione di quanto  previsto  all'art.  3  del  presente
bando. 
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino  all'accertamento
dei requisiti prescritti che la Libera Universita' degli studi S. Pio
V e' tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 43 del  testo  unico  n.
445/2000. Puo' essere disposta l'esclusione in qualsiasi momento  con
provvedimento amministrativo motivato. 
    La domanda deve essere redatta nel rispetto del modello  allegato
al  presente  bando  e  deve  contenere  obbligatoriamente  tutte  le
dichiarazioni su indicate. 
    Ai candidati, la cui domanda e' stata  dichiarata  inammissibile,
sara'  data  comunicazione  dall'esclusione  del  concorso   mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
    Alla domanda di partecipazione al concorso  il  candidato  dovra'
allegare i seguenti documenti: 
      a) la fotocopia fronte-retro, debitamente firmata, di un valido
documento di riconoscimento; 
      b) il curriculum vitae; 
      c) per i titolari di assegni  di  ricerca,  il  certificato  di
conseguimento dell'assegno di ricerca; 
      d) per i cittadini italiani e per quelli stranieri che  abbiano
conseguito all'estero il titolo accademico, il certificato di  laurea
con    l'indicazione    degli    esami    sostenuti    (o    relativa
autocertificazione prevista, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  445/2000,  per  i  soli  cittadini  comunitari)
tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e la dichiarazione di valore del titolo
conseguito  all'estero  rilasciate  dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero. 
    Le domande che perverranno incomplete di tale documentazione  non
potranno essere considerate valide. 
    Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche',  della  legge
n. 68/1999 art. 16, comma 1, i candidati  riconosciuti  portatori  di
handicap dovranno fare esplicita richiesta, allegata alla domanda  di
ammissione ai concorsi,  riguardo  l'ausilio  e  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente  necessari  per  poter  sostenere  le  prove.  A   tale
riguardo, i dati  sensibili  saranno  custoditi  e  trattati  con  la
riservatezza prevista dalla normativa vigente in  materia  di  tutela
dei dati personali. 
    L'elenco  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  sara'
disponibile sul sito internet dell'Ateneo www.luspio.it 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    L'esame di ammissione al corso consiste in due prove una  scritta
ed una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza
di almeno una lingua straniera.  Le  prove  d'esame  sono  intese  ad
accertare la preparazione del candidato  e  la  sua  attitudine  alla
ricerca scientifica e  riguardano  argomenti  propri  della  tematica
generale del dottorato. 
    Il diario della prova  scritta,  con  l'indicazione  della  sede,
della  data  e  dell'ora  in  cui  la  medesima  avra'  luogo,  sara'
comunicato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova. 
    La convocazione alla prova orale avverra' con le stesse modalita'
a coloro che avranno superato la  prova  scritta,  almeno  20  giorni
prima della  data  fissata  per  il  colloquio,  ovvero  a  mezzo  di
comunicazione  in  sede  concorsuale  da  parte   della   commissione
esaminatrice, nella ipotesi  di  rinuncia  ai  termini  di  preavviso
espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta. 
    Per sostenere le prove i candidati  dovranno  esibire  un  valido
documento di riconoscimento. 
    La  mancata  presentazione  alle  prove  sara'  considerata  come
rinuncia al concorso. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
           Commissione giudicatrice e relativi adempimenti 
 
 
    La Commissione giudicatrice del concorso,  nominata  con  decreto
del Rettore della «Libera Universita' degli Studi S. Pio V»,  sentito
il Collegio dei docenti, sara' composta con le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224  e  art.  5,  comma  4  e
successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto  del  Regolamento
di Ateneo in materia di dottorati di ricerca, art. 7. 
    Ai sensi del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile  1999,  la
commissione per la valutazione comparativa e' tenuta a concludere  le
operazioni concorsuali entro e non oltre novanta  giorni  dalla  data
del decreto rettorale di nomina. 
    In occasione della  prima  seduta  la  commissione  procede  alla
nomina del Presidente e del Segretario. 
    La  commissione  di  concorso,  per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, dispone di: 
      prova scritta: 60 punti (minimo 40 punti  per  l'ammissione  al
colloquio), 
      colloquio: 60 punti (minimo 40 punti per il superamento). 
    I risultati della prova scritta sono affissi all'albo  di  Ateneo
contemporaneamente all'elenco degli  ammessi  al  colloquio  orale  e
devono essere sottoscritti dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
commissione. 
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei punteggi da  ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione  sara'
affisso nel medesimo giorno nel luogo in cui si e' svolta la prova. 
    Espletate le prove di concorso la graduatoria generale di  merito
sara' formulata sulla base  della  somma  dei  punteggi  ottenuti  da
ciascun candidato nelle singole prove. 
    Eventuali casi di parita' di merito saranno regolati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  aprile  1997  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La  graduatoria   degli
idonei,  sottoscritta  dal  Presidente   e   dal   Segretario   della
Commissione, sara'  pubblicata  sul  sito  internet  www.luspio.it  e
affissa all'albo generale di Ateneo. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    I candidati saranno ammessi al corso secondo  l'ordine  stabilito
nella graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del  numero
dei posti messi a concorso. In corrispondenza  di  eventuali  rinunce
degli aventi diritto entro e non oltre un (1)  mese  dall'inizio  del
corso, subentreranno altrettanti  candidati  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    I candidati  ammessi  riceveranno  invito  tramite  telegramma  a
presentare formale domanda di accettazione ed iscrizione al corso  di
dottorato. La domanda di iscrizione dovra' essere presentata  con  le
modalita'  di  cui  al  successivo  art.  8.  Il  vincitore  che  non
provvedera'  ad  iscriversi  entro   il   termine   stabilito   sara'
considerato  rinunciatario,  perdendo  irrevocabilmente  il   diritto
all'iscrizione ed in tal caso subentra il candidato che segue secondo
l'ordine della graduatoria. 
    In caso di utile collocamento in piu'  graduatorie  il  candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Il subentro dopo l'inizio del corso puo'  essere  consentito,  su
parere positivo insindacabile del collegio dei docenti, entro  e  non
oltre due  mesi  dall'inizio  del  corso  stesso,  con  la  eventuale
erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                        Domanda di iscrizione 
 
 
    I candidati ammessi devono presentare o far pervenire all'Ufficio
Dottorati di Ricerca - Via  Cristoforo  Colombo,  200 -  00145  Roma,
entro il termine perentorio di giorni 20, che  decorrono  dal  giorno
successivo a quello  in  cui  avranno  ricevuto  il  relativo  invito
tramite telegramma, domanda d'iscrizione al corso  di  dottorato,  in
carta libera, allegando: 
      a) fotocopia del  documento  di  identita',  in  carta  libera,
debitamente firmata nonche' una fotocopia del codice fiscale; 
      b) autocertificazione di cittadinanza; 
      c)  diploma  -  documento  originale  -  di  scuola  secondaria
superiore; 
      d) certificato di laurea con la relativa votazione; 
      e) dichiarazione, in carta libera, di non  essere  iscritti  ad
altra scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso
contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza; 
      f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza  di  altre
borse di studio di dottorato; 
      g) di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite; 
      h) di non essere iscritto ad un master universitario e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove  risultasse
vincitore del presente concorso; 
      i)  di  non  essere  iscritto  ad   altro   corso   di   studio
universitario; 
      j) autocertificazione sul reddito personale  complessivo  annuo
che, per l'eventuale concessione  di  borsa  di  studio,  non  dovra'
essere superiore a Euro 10.561,54 -  tale  reddito  si  evince  dalla
dichiarazione  dei  redditi  presentata   nell'anno   precedente   di
assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo  rigo  «imponibile
IRPEF». Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale, nonche' emolumenti di  qualsiasi  altra  natura  aventi
carattere  ricorrente,  con  esclusione  di  quelli   aventi   natura
occasionale.  Il  suddetto  requisito  dovra'  essere  posseduto  per
l'intero  periodo  del  corso.  L'eventuale  superamento  del  limite
suddetto  dovra'  essere   tempestivamente   comunicato   all'Ufficio
Dottorati dell'Ateneo; 
      k) di optare, in caso di ammissione a  piu'  dottorati  per  il
dottorato oggetto del presente bando; 
      l)  di  essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla  data  di
inizio del corso e per tutta la sua durata; 
      m) di impegnarsi a richiedere al Collegio Docenti  del  proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento  di  attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. 
    In relazione alle lettere  c)  e  d)  si  potra'  presentare  una
autocertificazione  - ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  445  -
riservandosi di  consegnare,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,  la
documentazione originale. 
    La domanda dovra' inoltre riportare le seguenti indicazioni: dati
anagrafici, residenza e recapito, numeri telefonici  e  indirizzo  di
posta elettronica; numero di conto corrente con i codici CIN,  ABI  e
CAB per l'accreditamento dell'importo della borsa di  studio  (per  i
borsisti). 

        
      
                               Art. 9 
 
 
Posti a concorso, borse di studio,  contributo  per  l'accesso  e  la
                         frequenza ai corsi 
 
 
    Le borse di studio saranno attribuite in  base  alla  graduatoria
della valutazione comparativa dei candidati ex art.  6  del  presente
bando. 
    L'importo annuale di ogni singola  borsa,  determinato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' pari  a  Euro  13.638,36
(tredicimilaseicentotrentotto/36) ed e'  assoggettato  al  contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione  separata  di  cui  all'art.  2,  e
seguenti,  della  legge  8  agosto  1995,   n.   335   e   successive
modificazioni ed integrazioni. La durata dell'erogazione della  borsa
di studio e' pari all'intera durata  del  corso  e  sara'  confermata
dalla verifica annuale del lavoro svolto effettuata dal Collegio  dei
Docenti, ferma restando la permanenza dei requisiti per il  godimento
della stessa. 
    La cadenza del pagamento della borsa  di  studio  sara'  in  rate
bimestrali posticipate. 
    Previa autorizzazione del Collegio dei  Docenti  l'importo  della
borsa di studio e' aumentato nella misura non inferiore  al  50%  per
eventuali periodi di soggiorno all'estero, tali periodi  non  possono
in alcun caso superare la meta' della  durata  dell'intero  corso  di
dottorato. La richiesta di cui  sopra,  presenta  dal  dottorando  al
Collegio, deve essere inoltrata dal coordinatore del corso al Rettore
e  deve  essere  corredata  da  una  dichiarazione  che  attesti  che
l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando stesso
rientra nell'ambito dell'attuazione  del  programma  di  studi  e  di
ricerca. 
    E' prevista  la  sospensione   della   frequenza   al   corso   e
dall'erogazione della borsa di studio, nei  casi  di  maternita',  di
servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia
superiore ai trenta  giorni.  In  questi  casi  la  borsa  di  studio
relativa al periodo corrispondente  alla  sospensione  potra'  essere
corrisposta a condizione che  il  beneficiario  recuperi,  secondo  i
tempi e le modalita' stabilite dal collegio dei docenti,  l'attivita'
non svolta nel periodo predetto. 
    Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di  studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  con  quelle  esplicitamente
concesse  da  istituzioni  nazionali  o   internazionali   utili   ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei borsisti. A chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio
per un corso di dottorato di ricerca, anche solo  per  un  anno,  non
puo' essere concesso di fruirne una seconda volta. 
    La borsa di studio  e'  altresi'  incompatibile  con  un  reddito
personale complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale  reddito
si evince  dalla  dichiarazione  dei  redditi,  presentata  nell'anno
precedente di assegnazione della  borsa,  nel  quadro  riepilogativo,
rigo «Imponibile IRPEF». Alla determinazione del  reddito  concorrono
redditi di origine  patrimoniale,  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con  esclusione  di  quelli
aventi natura occasionale. 
    L'erogazione  della  borsa  di  studio  esclude  nel  modo   piu'
categorico l'instaurarsi di un rapporto  di  lavoro  subordinato  con
l'Universita'. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito  delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo   le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 
    Alla fine di ciascun anno gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato
hanno  l'obbligo  di  presentare  una   particolareggiata   relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei  docenti  che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso  di
valutazione negativa, la cessazione. 
    I dottorandi, in qualunque  momento,  possono  essere  sospesi  o
anche esclusi dal corso con provvedimento amministrativo, su motivata
deliberazione unanime del Collegio dei docenti. 
    I dottorandi hanno l'obbligo di richiedere  al  Collegio  Docenti
l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o
per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in  essere  al  momento
dell'iscrizione. 
    Dopo il primo anno di corso, ai dottorandi puo'  essere  affidata
una limitata attivita' didattica sussidiaria  o  integrativa,  previo
parere favorevole del collegio docenti; tale attivita'  non  deve  in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione  alla  ricerca,  e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da'  luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. 
    Nei casi di maternita',  di  grave  e  documentata  malattia,  di
servizio militare, su proposta del Collegio dei  docenti,  il  titolo
puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita. 
    Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto  1984,  n.  476,  come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre  2001,  n.
448, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato  di  ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza  e  previdenza.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessa
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti. 
    L'assenza non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un
terzo delle presenza previste comporta l'esclusione del dottorato  e,
per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto
percepito. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Conseguimento titoli 
 
 
    Il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale che puo' essere ripetuto per  una  sola
volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in  lingua  straniera
previa autorizzazione del collegio dei docenti. 
    L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso
di dottorato di ricerca e consiste in una presentazione  del  proprio
lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di  fronte  alla
commissione per l'esame finale. 
    Le modalita' di presentazione della tesi finale sono disciplinate
in conformita' agli articoli 11, 12 e 13 del titolo V del regolamento
di Ateneo in materia di dottorati di ricerca. 
    Per comprovati motivi che non consentono la  presentazione  della
tesi nei termini previsti, il Rettore, su proposta del  collegio  dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in  deroga  ai
termini fissati e in caso di  mancata  attivazione,  anche  in  altra
sede. 
    Il titolo e' rilasciato  dal  Rettore  della  Libera  Universita'
degli Studi S. Pio V, che, a richiesta dell'interessato, ne certifica
il   conseguimento.   Successivamente   al   rilascio   del   titolo,
l'universita' cura il deposito di copia della tesi finale  presso  le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
             Commissioni per il conseguimento del titolo 
 
 
    La  commissione  giudicatrice  finale  e'  nominata  dal  rettore
sentito il collegio dei docenti ed e' composta da tre  membri  scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo,  specificamente
qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche  a  cui
si riferisce  il  corso.  Almeno  due  membri  devono  appartenere  a
universita', anche straniere, non partecipanti  al  dottorato  e  non
devono essere componenti del collegio  dei  docenti.  La  commissione
puo' essere integrata da non  piu'  di  due  esperti  appartenenti  a
strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. 
    Le commissioni devono completare, a pena di decadenza,  i  propri
lavori entro novanta giorni  dalla  data  del  decreto  rettorale  di
nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i
suoi lavori  decade  e  il  rettore  nomina  una  nuova  commissione,
escludendo i componenti decaduti. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    I dati personali trasmessi dai candidati,  ai  sensi  del decreto
legislativo  n. 196/2003,  sono  trattati   esclusivamente   per   le
finalita' di gestione del presente bando. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
procedura di valutazione comparativa. 
    L'interessato gode dei diritti  di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari  tra  cui  il
diritto di far rettificare, aggiornare,  completare  o  cancellare  i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Ai sensi di quanto disposto dall'art.  5  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento  di  cui  al  presente
bando e' il Direttore Amministrativo, dott. Cristiano Nicoletti. 
    Sul sito internet  www.luspio.it  sono  liberamente  consultabili
tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori  delle
commissioni giudicatrici e le relative scadenze. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
 
    Per quanto non previsto dal presente  bando,  si  fa  riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999 ed al  Regolamento  di  Ateneo  per  il  dottorato  di
ricerca della Libera Universita' degli Studi S. Pio V. 
    Gli obiettivi formativi ed i programmi di  studio  del  corso  di
dottorato verranno pubblicati a cura dell'Ateneo. 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
      Roma, 9 dicembre 2009 
 
                                                 Il rettore: Acocella