Concorso per 13 borsisti (lazio) 100 funzionari (lazio) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio, Assunzione
Posti 113
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 99 del 29-12-2009
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO   (scad.  28 gennaio 2010) Concorso pubblico unitario, per esami, per l'ammissione di 13 borsisti al percorso formativo ...
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-01-2010
Data Scadenza bando 28-01-2010
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


CONCORSO   (scad.  28 gennaio 2010)

Concorso  pubblico  unitario,  per  esami,  per  l'ammissione  di  13
  borsisti  al percorso  formativo  per  l'accesso  a 10   posti   di
  dirigente, ed il reclutamento di 100 funzionari della  terza  area,
  fascia retributiva F1. 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 97  della  Costituzione  della  Repubblica  italiana
sull'accesso  alle   pubbliche   amministrazioni   tramite   concorso
pubblico; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche,  e  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettere a) e d); 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli  15,  17,
17-bis, 28 e 35, concernenti, rispettivamente, i dirigenti,  le  loro
funzioni, la vicedirigenza, l'accesso alla qualifica di dirigente  ed
il  reclutamento  del  personale  nelle  Pubbliche   Amministrazioni,
nonche'  l'art.  7,  sulla  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne
sull'accesso  al  lavoro  e  l'art.   37,   sull'accertamento   della
conoscenza  informatica  e  delle  lingue  straniere   nei   concorsi
pubblici; 
    Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante  disposizioni  per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e  in  particolare
l'art. 3, comma 5; 
    Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del  21  aprile
2006, relativo al personale dirigente  Area  1,  per  il  quadriennio
normativo 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005; 
    Visto  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del   14
settembre 2007 relativo al personale del comparto  Ministeri  per  il
quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico  2006/2007
nonche'  l'insieme  dei   CC.CC.NN.L.   relativi   al   processo   di
privatizzazione del citato personale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le modalita' di accesso
alla qualifica di dirigente; 
    Vista la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  concernente  azioni
positive per la realizzazione della parita'  uomo-donna  nel  lavoro,
con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del  citato
decreto  legislativo  n.  165/2000,  al  fine   di   garantire   pari
opportunita' tra uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Visto l'art. 20 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  sulla
partecipazione dei portatori di handicap ai concorsi pubblici; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante il regolamento del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, a norma dell'art. 1, comma  404,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
    Visto il decreto del Ministro  delle  finanze  del  28  settembre
2000, n. 301, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
norme per il riordino della Scuola superiore  dell'economia  e  delle
finanze; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000,
con il quale e' stato approvato il decreto rettorale del 22  dicembre
2000, relativo alla disciplina  di  funzionamento  ed  organizzazione
della Scuola superiore dell'economia e delle  finanze,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2002, con  il  quale  e'
stato approvato il regolamento didattico e di  ricerca  della  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 97, lettera f),  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che  prevede  l'assunzione,  a
decorrere  dal  2006,  dei  dirigenti  e  funzionari  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  delle  Agenzie  fiscali   previo
superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito
e curato dalla Scuola  superiore  dell'economia  e  delle  finanze  e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in deroga  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, con possibilita' di utilizzazione  delle  attivita'  di
cui all'art. 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
    Visto il decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,  concernente
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  concernente  la
«Proroga  di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
disposizioni finanziarie  urgenti»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
agosto 2005 concernente la disciplina delle attivita'  connesse  allo
svolgimento dello speciale corso-concorso pubblico  unitario  di  cui
all'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30  dicembre  2004,  n.
311  (legge  finanziaria  2005),  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2008; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
agosto 2005, che, tra l'altro, autorizza il Ministero dell'economia e
delle finanze a bandire  concorsi  per  100  posti  di  dirigente  di
seconda fascia; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
giugno 2009, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze
a bandire concorsi per 100 posti di funzionario; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  lo  speciale  corso-concorso
pubblico unitario per il  reclutamento  di  10  dirigenti  e  di  100
funzionari,  per  le  esigenze  delle  articolazioni  del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Ritenuto opportuno specificare che nel presente bando si  intende
per diploma di laurea  (DL)  il  titolo  accademico,  di  durata  non
inferiore  a  quattro  anni,  conseguito  secondo   gli   ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di  tre  anni,
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n.  509;  per  laurea  specialistica  (LS)  il  titolo
accademico, di durata  normale  di  due  anni  dopo  la  laurea  (L),
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. La Scuola superiore dell'economia e delle  finanze  (d'ora  in
poi SSEF) indice un concorso pubblico unitario per esami per: 
      a) l'ammissione  di  13  borsisti  al  percorso  formativo  per
l'accesso a 10 posti di dirigente del Ministero dell'economia e delle
finanze (d'ora in avanti MEF); 
      b) il reclutamento di 100 funzionari della terza area -  fascia
retributiva F1, da destinare al MEF, di cui: 
        b1. 50 con profilo economico; 
        b2. 50 con profilo giuridico. 
    2. In materia di riserva di posti, per la procedura di  cui  alla
lettera b) del precedente comma 1, si applicano  le  disposizioni  di
cui all'art. 40, comma 2, della legge  20  settembre  1980,  n.  574,
all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
196, all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,  n.
215, e all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3,  comma
1, della medesima legge. 
    3. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi  dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  non  puo',  comunque,
superare la meta' dei posti messi a concorso. 
    4. Coloro che intendano avvalersi  delle  sopra  citate  riserve,
devono  farne  espressa  menzione  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Per essere ammesso al concorso e' necessario che il  candidato
sia in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana, per gli aspiranti dirigenti, e di uno
degli Stati membri dell'Unione europea, per gli aspiranti funzionari; 
      b) per la procedura di cui all'art.  1,  lettera  b),  uno  dei
seguenti titoli di studio conseguito presso universita' o istituti di
istruzione universitaria, con voto non inferiore a 105/110: 
        i.  laurea  specialistica   (LS),   ora   denominata   laurea
magistrale (LM), in una delle  seguenti  classi  di  laurea:  finanza
(19/S),  giurisprudenza  (22/S),  relazioni  internazionali   (60/S),
scienze dell'economia (64/S), scienze della politica (70/S),  scienze
delle  pubbliche  amministrazioni  (71/S),  scienze  economiche   per
l'ambiente e la cultura (83/S), scienze  economico-aziendali  (84/S),
scienze  per  la  cooperazione  allo  sviluppo   (88/S),   statistica
economica, finanziaria ed attuariale (91/S), studi europei (99/S); 
        ii. diploma di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparato alle su  citate  classi  di  laurea
specialistica (LS)  secondo  l'equiparazione  stabilita  dal  decreto
interministeriale del 9  luglio  2009,  o  altro  diploma  di  laurea
equipollente secondo la normativa vigente. 
      c) per la procedura di cui all'art. 1, lettera a), il  possesso
di un dottorato di ricerca ovvero di un  diploma  di  una  scuola  di
specializzazione, conseguito ai sensi del decreto ministeriale n. 270
del 2004 in materie afferenti alle classi di laurea di cui  al  punto
precedente, unitamente al possesso di una laurea specialistica (LS) o
di un diploma di laurea (DL) conseguiti con un voto non  inferiore  a
105/110; 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre  a
visita medica di controllo i vincitori del  concorso,  in  base  alla
normativa vigente; 
      e) godimento dei diritti politici. 
    2. Non possono accedere al  concorso  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi  delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti, per aver conseguito  l'impiego  mediante
la  presentazione  di  documenti  falsi  e,   comunque,   con   mezzi
fraudolenti. 
    3. Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche  i  titoli
di studio  conseguiti  all'estero  riconosciuti  secondo  le  vigenti
disposizioni.  Sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la   suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi  del  provvedimento
che la riconosca. 
    4. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  di
ammissione alle prove concorsuali. 
    5. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta dalla SSEF, con decreto motivato. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
          Presentazione della domanda. Termini e modalita' 
 
 
    1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di  ammissione
al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la
data di scadenza  indicata  nel  comma  successivo,  utilizzando  una
specifica        applicazione        informatica        all'indirizzo
 www.concorsi.mef.gov.it . Dopo aver  inserito  i  dati  richiesti,  il
candidato dovra' effettuare la stampa della ricevuta  e  conservarla,
per poterla esibire in caso di necessita'. In fase di inoltro  verra'
automaticamente attribuito un numero di protocollo necessario per  le
operazioni d'ufficio. Tale  numero,  unitamente  al  codice  concorso
indicato nell'applicazione informatica, dovra'  essere  indicato  per
qualsiasi comunicazione successiva. Ai fini della  partecipazione  al
concorso, si terra'  conto  unicamente  della  domanda  con  data  di
protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme di produzione o
di invio delle domande di partecipazione  al  concorso.  La  data  di
presentazione telematica della domanda di partecipazione al  concorso
e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del  termine
utile per la sua presentazione,  non  permettera'  piu'  l'accesso  e
l'invio  del  modulo  elettronico.  Riguardo  al  concorso   per   il
reclutamento di 100 funzionari, il candidato  dovra'  indicare  nella
domanda il profilo, giuridico  o  economico,  per  il  quale  intende
concorrere. 
    2. La procedura di compilazione e invio telematico della  domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del  trentesimo  giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a  quello
di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    3. Il termine per la presentazione delle  domande,  ove  cada  in
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno  successivo  non
festivo. 
    4. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella  suddetta  domanda
di ammissione saranno sottoscritte  in  sede  di  espletamento  delle
prova preselettiva prevista dall'art. 7 o  della  prima  delle  prove
scritte di cui all'art. 6 del  presente  bando,  e  avranno  altresi'
valore  di  autocertificazione;  nel  caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del su citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) di essere cittadino italiano o, per la procedura relativa ai
funzionari, di uno degli Stati membri dell'Unione europea; in  questo
secondo caso, ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio
di assistenza tecnica, di cui all'indirizzo Internet citato al  punto
1, provvedera',  su  richiesta,  a  fornire  un  codice  alfanumerico
necessario al completamento della procedura telematica; 
      c) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale); 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  solo  per
la procedura di cui all'art. 1, lettera a); 
      e) il titolo  di  studio  posseduto  tra  quelli  previsti  dal
presente  bando,  voto  conseguito  ed  estremi   relativi   al   suo
conseguimento; 
      f) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
nell'impiego al quale il concorso di riferisce; 
      g)  le  eventuali  condanne  penali  riportate,  in  Italia   o
all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
      h) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato licenziato  da  altro  impiego
statale,  ai  sensi  delle  disposizioni  dei  contratti   collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver
conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi  e,
comunque, con mezzi fraudolenti. 
      i) il possesso di eventuali titoli di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.  I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori; 
      j) solo per  la  procedura  di  cui  all'art.  1,  lettera  b),
l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie  previste  dalle
disposizioni normative di cui all'art. 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni  e
integrazioni; 
      k) di essere a conoscenza che dovra' permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non  inferiore  a  cinque  anni  ai
sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n 165; 
      l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero   telefonico,   del   recapito   di   posta   elettronica   ed
eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato,  del  numero  di
fax, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni  relative
alle   prove   concorsuali,   con   l'impegno   di   far    conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni; 
      m) a quale delle procedure  selettive  di  cui  all'art.  1  si
intende partecipare. E' possibile  iscriversi,  previo  possesso  dei
requisiti necessari, sia alla selezione per dirigente  che  a  quella
per funzionario. In quest'ultimo caso, pero', e' necessario indicare,
in alternativa, per quale dei due profili si intende concorrere; 
      n)  per  la  procedura  di  cui  all'art.  1,  lettera  a),  la
conoscenza di una seconda lingua tra francese,  tedesco  e  spagnolo,
secondo quanto previsto dall'art.  10,  comma  1,  lettera  c);  tale
dichiarazione e' facoltativa; 
      o) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci. 
    6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente necessari per lo  svolgimento  delle  prove.  E'  fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera d) del presente bando. 
    7. Non si tiene conto delle domande incomplete e  irregolari.  In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali  i  candidati
le cui domande di partecipazione non contengano tutte le  indicazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni  richieste  dal  presente
bando. 
    8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal  test  di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento  del  medesimo  e
limitatamente  ai  candidati  che  lo  hanno  superato.  La   mancata
esclusione dal test di preselezione non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
    9. La SSEF non e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle
proprie   comunicazioni   dipendente   da   inesatte   o   incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    10. Gli aspiranti, infine,  dovranno  esprimere  il  consenso  al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di
cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La  SSEF  puo'
disporre l'esclusione  dei  candidati,  in  qualsiasi  momento  della
procedura del concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti
di ammissione al concorso stesso alla data di  scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande di partecipazione. 
    2.  L'eventuale  esclusione  dal   concorso   verra'   comunicata
all'interessato con provvedimento motivato. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. Le Commissioni esaminatrici saranno  nominate  in  conformita'
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  3   agosto   2005,   e   successive
modificazioni e integrazioni. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  Gli  esami  dello   speciale   concorso   pubblico   unitario
consisteranno: 
      a) per l'ammissione di 13 borsisti al  percorso  formativo  per
l'accesso a 10 (dieci) posti di dirigente, in tre prove  scritte,  di
cui una sulla conoscenza della lingua inglese, e in una prova  orale,
volte ad accertare il possesso di una adeguata cultura  negli  ambiti
giuridico, economico-finanziario, fiscale-tributario,  amministrativo
e organizzativo-gestionale, e a valutare l'attitudine  del  candidato
allo   svolgimento   di   compiti   che   prevedono   assunzione   di
responsabilita' connessa a funzioni dirigenziali. 
      b) per il reclutamento di 100 funzionari con profilo: 
        i. economico - in due prove scritte di  prevalente  contenuto
economico e statistico, una delle quali puo' consistere in una  serie
di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale; 
        ii. giuridico - in due prove scritte di prevalente  contenuto
giuridico e organizzativo, una delle quali  puo'  consistere  in  una
serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Prove preselettive 
 
 
    1. Se il numero delle domande, per ciascuna  delle  procedure  di
cui all'art. 1, risulta pari o superiore a sei volte  il  numero  dei
posti rispettivamente messi a concorso,  la  SSEF  effettuera'  prove
preselettive  per  determinare  l'ammissione   dei   candidati   alle
successive prove scritte. 
    2.  Con  avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale, Concorsi  ed  esami,  del  9
marzo 2010, e' reso noto il diario delle eventuali prove preselettive
comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale  pubblicazione
ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti.  I  candidati  che  non
ricevono dalla SSEF comunicazione di  esclusione  dal  concorso  sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva, secondo  le
indicazioni contenute in detto avviso, muniti di un valido  documento
di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno,  ora  e  sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Per la procedura di cui  all'art.  1,  lettera  a),  la  prova
preselettiva, della durata di 90 minuti, consiste  in  una  serie  di
domande a risposta multipla, da effettuarsi anche  con  l'ausilio  di
sistemi computerizzati. Le domande, predisposte a  cura  della  SSEF,
saranno tese a  verificare  la  conoscenza  dei  seguenti  gruppi  di
materie: a) storia contemporanea; b) diritto costituzionale e diritto
amministrativo;  c)  diritto  civile  e  commerciale;   d)   economia
politica; e) scienza delle finanze e contabilita' di  Stato  e  degli
enti pubblici, f) lingua inglese. 
    4. Per la procedura di cui  all'art.  1,  lettera  b),  la  prova
preselettiva, differenziata per i due profili,  della  durata  di  60
minuti, consiste in una serie di  domande  a  risposta  multipla,  da
effettuarsi  anche  con  l'ausilio  di  sistemi  computerizzati.   Le
domande, predisposte a cura della SSEF, saranno tese a verificare  la
conoscenza dei seguenti gruppi di materie: a) diritto  costituzionale
e diritto amministrativo; b) scienza delle finanze e contabilita'  di
Stato e degli enti pubblici, c) lingua inglese. 
    5. Le Commissioni esaminatrici compilano le  graduatorie  secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai  candidati.  Saranno
ammessi alle prove scritte i candidati  che,  in  base  al  punteggio
riportato  nella  prova   preselettiva,   si   siano   collocati   in
graduatoria: 
      a)  entro  il  cinquantesimo  posto,  per  chi  concorre   alla
selezione di cui all'art. 1 lettera a); 
      b) entro il centocinquantesimo posto, per ciascuno dei profili,
per chi concorre alle selezione di cui all'art. 1 lettera b). 
    6. Saranno altresi' ammessi coloro che si siano  classificati  ex
aequo  all'ultimo  posto  utile  delle  rispettive  graduatorie.  Nel
medesimo avviso di cui al comma 2, e' indicata la data della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, Concorsi  ed
esami, nella quale viene pubblicato l'elenco  dei  candidati  ammessi
alle prove scritte; tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti
gli  effetti.  Lo  stesso  elenco  sara'  consultabile  nell'apposita
sezione del sito Internet di cui all'art. 3 del bando. 
    7.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti
cartacei,  di  telefoni   portatili,   di   strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni  o  alla  trasmissione  di  dati,  ne'
comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si
svolge la prova. In caso di violazione  la  Commissione  esaminatrice
delibera l'immediata esclusione dal concorso. 
    8. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
Prove scritte per l'ammissione di 13 borsisti al  percorso  formativo
                per l'accesso a 10 posti di dirigente 
 
 
    1.  Le  tre  prove  scritte  saranno  volte   ad   accertare   la
preparazione del candidato sia sotto il profilo  teorico,  sia  sotto
quello applicativo-operativo, e si svolgeranno in tre diversi giorni. 
    2. Le due prove scritte, diverse dalla prova di conoscenza  della
lingua inglese, avranno ad oggetto argomenti afferenti alle  seguenti
aree di materie: 
    a) economia politica con lineamenti di storia economica; 
    b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica; 
    c) statistica; 
    d) diritto pubblico generale e diritto amministrativo; 
    e) diritto civile e commerciale; 
    f) diritto del lavoro; 
    g) diritto internazionale e comunitario; 
    h) diritto tributario; 
    i) scienza e tecnica dell'organizzazione. 
    3. La prima prova scritta consistera'  nello  svolgimento  di  un
elaborato per verificare l'attitudine del  candidato  all'analisi  ed
alla riflessione critica di questioni  inerenti  alle  materie  sopra
indicate. 
    4. La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato
all'analisi e alla soluzione di problematiche inerenti alle  funzioni
che prevedono assunzione di responsabilita'  connesse  a  compiti  di
funzioni dirigenziali, e consistera' nella  risoluzione  di  un  caso
pratico in ambito giuridico,  economico-finanziario,  amministrativo,
gestionale-organizzativo. 
    5.  La  prova  sulla  conoscenza  della  lingua  inglese   verra'
effettuata mediante una composizione e una traduzione. 
    6. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, con il quale viene comunicato
l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale
avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima della data  di  inizio
delle prove scritte e ha valore di notifica a tutti  gli  effetti.  I
candidati sono  tenuti  a  presentarsi  muniti  di  un  documento  di
riconoscimento in  corso  di  validita'.  La  mancata  presentazione,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno,  ora  e
sede stabiliti per ciascuna prova, comporta  l'esclusione  automatica
dal concorso. 
    7. Per ciascuna delle tre prove la Commissione  predisporra'  tre
casi e/o argomenti e  ne  fara'  sorteggiare  uno  da  un  candidato.
Ciascuna delle due prove di cui al comma 2 dovra' essere  svolta  nel
termine di cinque ore dalla  dettatura;  la  prova  sulla  conoscenza
della  lingua  inglese  in  quattro  ore.  I  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' avvalersi
di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni  o  alla  trasmissione  di  dati,  ne'
possono comunicare tra di loro. Possono essere consultati i testi  di
legge non commentati, il  vocabolario  della  lingua  italiana  e  il
vocabolario madrelingua inglese. In caso di violazione la Commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 
    8. Le prove scritte sono valutate in centesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova  scritta  una
votazione di almeno settanta centesimi. 
    9. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo raccomandata o telegramma, con l'indicazione delle  votazioni
riportate  in  ciascuna  delle  prove  scritte.   L'avviso   per   la
presentazione alla prova orale e'  dato  ai  candidati  almeno  venti
giorni prima della data prestabilita. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
         Prove scritte per il reclutamento di 100 funzionari 
 
 
    1.  Le  due  prove  scritte  saranno  volte   ad   accertare   la
preparazione del candidato sia sotto il profilo  teorico,  sia  sotto
quello applicativo-operativo, e si svolgeranno in due diversi giorni. 
    2. Le due prove scritte avranno ad  oggetto  argomenti  afferenti
alle seguenti aree di materie: 
      a) per il profilo economico: 
        i. economia politica con lineamenti di storia economica; 
        ii. scienza delle finanze e contabilita' pubblica; 
        iii. statistica; 
        iv. scienza e tecnica dell'organizzazione; 
      b) per il profilo giuridico: 
        i. diritto pubblico generale e diritto amministrativo; 
        ii. diritto civile e commerciale; 
        iii. diritto del lavoro; 
        iv. diritto internazionale e comunitario; 
        v. diritto tributario. 
    3. La prima prova scritta consistera'  nello  svolgimento  di  un
elaborato per verificare l'attitudine  del  candidato  all'analisi  e
alla riflessione critica di questioni  inerenti  alle  materie  sopra
indicate. 
    4. La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato
all'analisi e alla soluzione di problematiche inerenti alle  funzioni
e puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica. 
    5. Per ciascuna delle due prove la Commissione  predisporra'  tre
casi e/o argomenti per ciascun profilo e ne fara' sorteggiare uno per
profilo da un candidato. Ciascuna delle due prove di cui al  comma  2
dovra' essere svolta nel termine di cinque  ore  dalla  dettatura.  I
candidati non  possono  introdurre  nella  sede  di  esame  carta  da
scrivere, appunti manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque
specie, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di
strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di   informazioni   o   alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare  tra  di  loro.  Possono
essere consultati i testi di legge non commentati  e  il  vocabolario
della  lingua  italiana.  In  caso  di  violazione   la   Commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, con il quale viene comunicato
l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale
avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima della data  di  inizio
delle prove scritte, e ha valore di notifica a tutti gli  effetti.  I
candidati sono  tenuti  a  presentarsi  muniti  di  un  documento  di
riconoscimento in  corso  di  validita'.  La  mancata  presentazione,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno,  ora  e
sede  stabiliti  per  ciascuna  prova,  comporta   l'esclusione   dal
concorso. 
    7. Le prove scritte sono valutate in centesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova  scritta  una
votazione di almeno settanta centesimi. 
    8. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo raccomandata o telegramma, con l'indicazione delle  votazioni
riportate  in  ciascuna  delle  prove  scritte.   L'avviso   per   la
presentazione alla prova orale e'  dato  ai  candidati  almeno  venti
giorni prima della data prestabilita. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte  di  cui  agli  articoli  8  e  9,  con  l'aggiunta  di   una
conversazione in lingua inglese, nonche' sulle seguenti materie: 
      a) ordinamento e attribuzioni  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
      b) utilizzo del personal computer e  dei  software  applicativi
piu'  diffusi  concernenti  videoscrittura,  foglio  di   calcolo   e
navigazione in rete,  da  realizzarsi  anche  mediante  una  verifica
pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare  la  conoscenza  delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi; 
      c) per la procedura di cui all'art. 1, lettera  a),  conoscenza
di una seconda lingua tra francese, tedesco e spagnolo, eventualmente
indicata dal candidato nella domanda di  ammissione:  tale  prova  e'
facoltativa; 
      d) per la procedura di cui  all'art.  1,  lettera  b),  diritto
pubblico generale e diritto amministrativo, per il profilo economico;
scienza  e  tecnica  dell'organizzazione,  scienza  delle  finanze  e
contabilita' pubblica, per il profilo giuridico. 
    2. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende  superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    3. Sara' previsto un giorno di recupero per  i  concorrenti  che,
per causa di forza maggiore, non  potessero  presentarsi  alla  prova
orale alla data  prestabilita.  In  tale  ipotesi,  entro  il  giorno
stabilito per la prova orale, il concorrente interessato  dovra'  far
pervenire  all'indirizzo:  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
finanze, Rettorato, via  Maresciallo  Caviglia  24,  00135  Roma,  un
telegramma contenente l'indicazione della causa di forza maggiore che
giustifica l'assenza. Di tale causa  dovra',  comunque,  essere  data
adeguata dimostrazione prima che venga sostenuta la prova  orale  nel
giorno di recupero. 
    4. I candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
    5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede d'esame. 
    6. I candidati ammessi a sostenere la prova  orale  dovranno  far
pervenire,  prima  dello  svolgimento  della   stessa,   il   proprio
curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, all'indirizzo  della
Scuola di cui al precedente comma 3. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
 Termini per la presentazione dei titoli di riserva e di preferenza 
 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
riserva e/o di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o
far pervenire, a mezzo raccomandata  postale,  all'indirizzo:  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato,  via  Maresciallo
Caviglia 24, 00135 Roma,  i  relativi  documenti  in  carta  semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni  sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data
di scadenza del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda
stessa. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 
 
 
    1. Sulla base delle prove d'esame di cui  agli  articoli  8  e  9
vengono predisposte due distinte graduatorie. Una per dirigenti e una
per funzionari, a sua volta articolata per i due profili giuridico ed
economico. 
    2. Le graduatorie di merito sono  predisposte  dalle  Commissioni
esaminatrici in base al punteggio finale  conseguito  dai  candidati,
costituito dalla media tra il  voto  della  prova  orale  e  il  voto
risultante dalla media dei voti di ciascuna delle prove scritte. 
    3. Ai fini della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo,  la
SSEF provvedera' d'ufficio, in conformita' al decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare  il  possesso
dei   requisiti   dichiarati   dai   candidati   nella   domanda   di
partecipazione al concorso, connessi ai  titoli  di  riserva  e/o  di
preferenza indicati dagli stessi. 
    4.  Le  graduatorie  di  merito,  formulate   dalle   Commissioni
esaminatrici secondo l'ordine dei punteggi riportati nella  votazione
complessiva, conseguita da ciascun candidato, saranno successivamente
riformulate tenendo conto dei titoli di riserva e/o di preferenza. 
    5. Saranno  ammessi  a  frequentare  il  percorso  formativo  per
l'accesso a 10 posti di dirigente, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 del presente bando, i
candidati utilmente collocati in graduatoria  nel  limite  dei  posti
messi  a  concorso  maggiorato  del  30%.  Agli  stessi  verra'  data
comunicazione a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o
telegramma. 
    6. Saranno dichiarati vincitori  della  procedura  selettiva  per
funzionari,  sotto  condizione  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti indicati  dall'art.  2  del  presente  bando,  i  candidati
utilmente collocati in graduatoria  nel  limite  dei  posti  messi  a
concorso per i due profili giuridico ed economico. Agli stessi verra'
data comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento  o
telegramma. 
    7. Le  graduatorie  di  merito  saranno  approvate  con  apposito
decreto del Rettore  della  SSEF  e  successivamente  pubblicate  nel
Bollettino ufficiale del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
nonche' sul sito Internet della Scuola: https://www.ssef.it.  Di  tale
pubblicazione sara' data notizia,  mediante  avviso,  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi  ed  esami.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso. 
    8. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
 
    1. I candidati ammessi a partecipare al percorso formativo di cui
all'art. 1, lettera a), del presente bando e i concorrenti dichiarati
vincitori della  procedura  di  reclutamento  per  funzionari,  salvo
quelli che siano dipendenti di ruolo  di  amministrazioni  pubbliche,
dovranno, a pena di decadenza, far  pervenire  all'indirizzo:  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato,  via  Maresciallo
Caviglia 24, 00135 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione,  la
seguente documentazione: 
      a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000,  la  SSEF  ha  facolta'  di  effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle  predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in  caso  di  dichiarazioni
non veritiere o mendaci; 
      b) un certificato  medico,  rilasciato  dall'Azienda  Sanitaria
Locale competente per territorio o da un medico militare in  servizio
permanente  effettivo,  dal  quale  risulti  che  il   candidato   e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia  affetto  da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico  deve  farne
menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi  l'attitudine  al
servizio. 
    2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i candidati di cui al comma 1. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
            Svolgimento dei corsi e valutazione continua 
 
 
    1. Per l'accesso alla  qualifica  di  dirigente  e'  previsto  un
percorso formativo della durata di 12 mesi, tenuto presso una o  piu'
sedi stabilite dalla SSEF, e articolato in periodi di  formazione  in
aula e periodi di formazione teorico-applicativa, nelle  modalita'  e
con i  criteri  stabiliti  con  decreto  dal  Rettore  della  SSEF  e
comunicati agli allievi prima dell'inizio dei corsi. 
    2. Al termine di ogni modulo formativo  gli  allievi  sosterranno
una  prova  tesa  a  verificare  la  conoscenza  e  la  capacita'  di
elaborazione delle discipline trattate e  delle  esperienze  maturate
nonche' a valutare le attitudini di tipo manageriale con  particolare
riferimento alla capacita' di risoluzione di  problematiche  connesse
all'esercizio della funzione dirigenziale. 
    3. Al termine del percorso formativo di  cui  al  comma  1  viene
predisposta, con decreto del Rettore, la graduatoria finale di merito
in base alla media dei voti delle prove della  valutazione  continua,
non inferiore a settanta  centesimi.  Sulla  base  della  graduatoria
finale di merito sono individuati, secondo il numero dei posti  messi
a concorso dal bando, i vincitori  che  accedono  alla  qualifica  di
dirigente. 
    4. La graduatoria finale,  approvata  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
del MEF e  della  pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami. 
    5. Per i vincitori della procedura di reclutamento per funzionari
e' previsto, successivamente all'assunzione, un periodo formativo  di
5 mesi presso una o piu' sedi stabilite dalla SSEF. 
    6. La SSEF stabilisce, anche sulla base delle esigenze emerse  in
fase di programmazione, le materie  di  insegnamento,  gli  eventuali
insegnamenti  opzionali  e  i  piani  di  studio  in  funzione  degli
obiettivi formativi e professionali di volta in volta individuati per
la formazione dei dirigenti e dei funzionari. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
Trattamento  giuridico  ed  economico  degli  ammessi   al   percorso
            formativo per l'accesso ai posti di dirigente 
 
 
    1. Agli allievi del percorso formativo di  cui  al  comma  1  del
precedente articolo, non dipendenti di amministrazioni pubbliche,  la
SSEF assegna una  borsa  di  studio  pari  allo  stipendio  tabellare
previsto per il  personale  inquadrato  nella  terza  area  -  fascia
retributiva F1 del MEF, da corrispondersi con le modalita'  stabilite
nell'ordinamento  vigente  per  il  pagamento  degli  stipendi  e  in
relazione alla  frequenza  del  corso.  Agli  allievi  dipendenti  da
amministrazioni     pubbliche,     e'     corrisposto,     a     cura
dell'amministrazione di  appartenenza,  durante  lo  svolgimento  del
corso-concorso, il trattamento economico in  godimento,  senza  alcun
trattamento di missione, nonche', a cura della  SSEF,  la  differenza
tra il trattamento in godimento e quello stabilito  per  gli  allievi
del corso non  dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche.  L'importo
cosi' corrisposto sara' rimborsato dal Centro di responsabilita'  del
MEF di destinazione del  dipendente  all'amministrazione  che  lo  ha
anticipato. 
    2.  Il  dipendente  di  un'amministrazione  pubblica  ammesso   a
frequentare il corso e' collocato a disposizione della  SSEF  per  la
durata del corso e con il riconoscimento dell'anzianita' di  servizio
a tutti gli effetti di legge. 
    3. I vincitori accedono alla qualifica  di  dirigente  e  vengono
assunti a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda
fascia  del  MEF.  Il  periodo  di  prova  decorre  dalla   data   di
conferimento del primo incarico. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
Assunzione in servizio dei vincitori della procedura per funzionario 
 
 
    1.  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  della   procedura   di
reclutamento per  funzionari  e  che  risulteranno  in  possesso  dei
prescritti requisiti e in  regola  con  la  documentazione,  dovranno
stipulare  apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente. 
    2. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione, saranno
assunti a tempo indeterminato e inquadrati nel profilo  professionale
di Funzionario, terza area - fascia retributiva F1, del  ruolo  unico
del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. I  vincitori,  assunti  in  servizio  a  tempo  indeterminato,
saranno soggetti a un periodo di  prova  della  durata  prevista  dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo  al  personale  del
comparto Ministeri. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale  curato  dalla
Commissione esaminatrice. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, il trattamento dei dati personali forniti  dai  candidati  in
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti  a  tal  fine
dalla  SSEF   e'   finalizzato   all'espletamento   delle   attivita'
concorsuali. 
    2. Il trattamento suddetto avverra' a cura delle persone preposte
al  procedimento  concorsuale,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per  perseguire  le
predette finalita'. 
    3. I dati saranno raccolti  presso  la  SSEF  e  potranno  essere
comunicati  a  soggetti  terzi  che  forniranno   specifici   servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. 
    4. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di  partecipazione  e  la  loro  mancata  indicazione  puo'
precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso. 
    5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare,
il diritto di accedere ai propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei,  incompleti
o raccolti in violazione della legge,  nonche'  di  opporsi  al  loro
trattamento   per   motivi   legittimi,   rivolgendo   le   richieste
all'indirizzo:  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle   finanze,
Rettorato, via Maresciallo Caviglia 24, 00135 Roma. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1.  Nel  caso  in   cui,   nel   corso   dell'iter   concorsuale,
sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali,  le  stesse
troveranno immediata applicazione, restando preclusa la  possibilita'
per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale  sulla  base
delle leggi previgenti. 
    2.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  valgono  le
disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti   in   materia   di
reclutamento del personale. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. 
      Roma, 15 dicembre 2009 
 
                                                  Il rettore: Pisauro 
 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Capo  dello  Stato  entro  centoventi  giorni  dalla
stessa data.