Concorso per 7 gruppo sportivo "fiamme azzurre" polizia penitenziaria (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 7 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 16-02-2010 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE CONCORSO (scad. 18 marzo 2010) Concorso pubblico, per titoli, a complessivi sette posti per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre d ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 16-02-2010 |
Data Scadenza bando | 18-03-2010 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (scad. 18 marzo 2010)
Concorso pubblico, per titoli, a complessivi sette posti per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria di cui due posti nel ruolo maschile e cinque posti nel ruolo femminile.
IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge 1° febbraio 1989, n.53 nonche' l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n.191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il «Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali; Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Considerata l'attuale dotazione organica del gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la nota n. 0053218 del 14 dicembre 2009 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha comunicato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2009 questa amministrazione, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 226, e' stata autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, un contingente di settantaquattro unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per l'accesso di complessivi sette atleti nel gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria di cui due nel ruolo maschile e cinque nel ruolo femminile; Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilita' gestionale del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; Considerato che rientra nella competenza del direttore generale del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'amministrazione penitenziaria; Decreta: Art. 1 Posti disponibili per l'assunzione 1. E' indetto un concorso pubblico per titoli a complessivi sette posti per l'accesso al gruppo sportivo fiamme azzurre del Corpo di polizia penitenziaria di cui due posti nel ruolo maschile e cinque posti nel ruolo femminile. 2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente: Ruolo maschile: un atleta disciplina «Judo: categoria 73 kg»; un atleta disciplina «Scherma: specialita' spada»; Ruolo femminile: un atleta disciplina «Atletica leggera: specialita' lancio del martello»; un atleta disciplina «Atletica leggera: specialita' marcia»; un atleta disciplina «Nuoto: specialita' 100 m farfalla»; un atleta disciplina «Judo: categoria 70 kg e 78 kg»; un atleta disciplina «Sollevamento pesi: categoria 58 kg». 3. I vincitori del concorso sono nominati agenti di Polizia penitenziaria.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) il godimento dei diritti civili e politici; c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n.12, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 443; f) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre; g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, in conformita' di quanto previsto dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e in particolare: A) Requisiti psico-fisici: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) altezza non inferiore a cm 165 per gli uomini e cm 161 per le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno; 5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque: devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi. Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. B) Requisiti attitudinali: 1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilita'; 2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita' attentive; 4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei requisiti previsti nonche' i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali. 4. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 6. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara' disposta, con decreto motivato del direttore generale della direzione generale del personale e della formazione, l'esclusione dei candidati al concorso. Detta esclusione potra' avvenire in qualunque momento.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte dagli interessati e redatte su carta semplice devono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - concorsi Polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma. 2. Le domande di cui al comma 1 devono essere spedite entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Gli aspiranti nella domanda dovranno dichiarare: a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile); b) la data e il comune di nascita; c) il codice fiscale; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) il godimento dei diritti politici e civili nonche' il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; f) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di procedimenti penali pendenti a carico. In caso contrario dovra' indicare le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti; g) il possesso del titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui e' stato conseguito; h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; i) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la quale si concorre che dovra' essere esplicitamente indicata. 4. Le domande sottoscritte dai candidati, dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata - le eventuali variazioni dello stesso. 5. L'amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica della concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'ufficio concorsi polizia penitenziaria.
Art. 5 Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse 1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande. A) Categoria I. Speciali riconoscimenti fino a punti 210. Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto: 1) medaglia ai giochi olimpici fino a punti 30; 2) medaglia ai campionati mondiali fino a punti 25; 3) record mondiale punti 25; 4) vincitore di coppa del mondo punti 20; 5) medaglia ai campionati europei fino a punti 15; 6) record europeo punti 15; 7) vincitore di coppa europea punti 12; 8) medaglia alle Universiadi e giochi del mediterraneo fino a punti 12; 9) campione italiano punti 12; 10) record italiano punti 15; 11) vincitore di coppa Italia punti 10; 12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10; 13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5. B) Categoria II. Titoli di studio e abilitazione professionale: 1) diploma di laurea punti 2; a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5; b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5; 2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado punti 1; 3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1. I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra loro. 2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 6 predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e' composta da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero appartenenti all'area III. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 7 Accertamenti psicofisici 1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero appartenenti all'area III. 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'amministrazione statale. 6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 7. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due dirigenti medici in qualita' di componenti. 8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal direttore generale del personale e della formazione.
Art. 8 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e composta da due funzionari con qualifica non inferiore all'ottava del Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli agenti di custodia ovvero appartenenti all'area funzionale III aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero appartenenti all'area funzionale III. 2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. 4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del dipartimento. 5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due dirigenti medici specializzati in psicologia in qualita' di componenti. 7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e della formazione.
Art. 9 Graduatoria 1. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione, individuata dall'art. 6, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 5, conseguito da ciascuna candidata. 2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Con decreto del direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, vengono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei non vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
Art. 10 Pubblicazione graduatoria 1. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. 2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 11 Nomina e assegnazione Con decreto del direttore generale del personale e della formazione, i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ed assegnati al gruppo sportivo Fiamme Azurre.
Art. 12 Documentazione amministrativa 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno consegnare al personale in sede, due modelli appositamente predisposti da questa amministrazione: a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dalla candidata, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identita', con il quale attesti il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima. 2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia. 3. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal presente bando, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 4. La mancata presentazione della documentazione di cui al punto 1 del presente articolo, implichera' la decadenza della nomina. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative. Roma, 3 febbraio 2010 Il direttore generale: De Pascalis